LEGGE 24 dicembre 2003, n. 369 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero

Coming into Force13 Gennaio 2004
Published date12 Gennaio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/01/12/004G0002/ORIGINAL
Enactment Date24 Dicembre 2003
Official Gazette PublicationGU n.8 del 12-01-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Martino, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337.

All'articolo 1:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

" 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidita' permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidita' permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa si applicano, altresi', le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998.

1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro";

al comma 3, le parole: " centottanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " due anni ";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

" 4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004 ".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: " della legge 20 ottobre 1990, n. 302, " sono inserire le seguenti: " e successive modificazioni, "; dopo le parole: " legge...

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