R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore

AutoreLuigi Tramontano
Pagine202-207
APPENDICE NORMATIVA
Appendice normativa
202
4.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novem-
bre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procurato-
re (1) (2) (Gazzetta Uff‌iciale n. 24 del 30 gennaio 1934).
(1) La L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l’albo dei procuratori legali ed ha sta-
bilito che il termine «procuratore legale» contenuto in disposizioni legislative vigenti si
intenda sostituito con il termine «avvocato».
(2) A norma dell’art. 5 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modif‌i-
cazioni, nella L. 18 luglio 2003, n. 180, il riferimento alla commissione esaminatrice si
intende alla sottocommissione esaminatrice. A norma dell’art. 6 ter del predetto decreto,
questa disposizione non si applica alla prima sessione di esami successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
(Estratto)
TI T O L O II
DEI PROCEDIMENTI DAVANTI
AI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI
E DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
DEL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
CA P O II
DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
IN CONFRONTO DEGLI ISCRITTI NEGLI ALBI
47. Il presidente del Consiglio dell’ordine deve dare immediata comunicazione all’inte-
ressato ed al pubblico ministero dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati a termini
dell’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. La comunicazione deve contenere l’enun-
ciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato.
Lo stesso presidente, o un componente del Consiglio da lui delegato, raccoglie quindi le
opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai f‌ini del procedimento non-
ché le deduzioni che gli pervengono dall’incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce quali
testimoni siano utili per l’accertamento dei fatti e provvede ad ogni altra indagine.
Il presidente nomina poi il relatore tra i componenti del Consiglio, e f‌issa la data della
seduta per il giudizio, ordinando la citazione dell’incolpato, con l’osservanza del termine pre-
scritto nell’art. 45 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
48. La citazione è notif‌icata all’incolpato ed al pubblico ministero. Essa deve contenere:
1) le generalità dell’incolpato;
2) la menzione circostanziata degli addebiti;
3) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento
che l’incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione,
sarà proceduto al giudizio in sua assenza;
4) l’elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;
5) il termine entro il quale l’incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno
prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni;
6) la data e la sottoscrizione del presidente.
Ordinata la notif‌icazione dell’atto di citazione, il presidente provvede anche per la cita-
zione dei testimoni.

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