Codice deontologico forense, 17 aprile 1997

AutoreLuigi Tramontano
Pagine163-175
163
APPENDICE
NORMATIVA
1.
Codice deontologico forense 17 aprile 1997.
PREAMBOLO
L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per
tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e con-
tribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i f‌ini della giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi
della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità
della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
TI T O L O I
PRINCIPI GENERALI
1. Ambito di applicazione. – Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e
praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
2. Potestà disciplinare. – Spetta agli organi disciplinari la potestà di inf‌liggere le san-
zioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della rei-
terazione dei comportamenti nonché delle specif‌iche circostanze, soggettive e oggettive, che
hanno concorso a determinare l’infrazione.
3. Volontarietà dell’azione. – La responsabilità disciplinare discende dalla inosservan-
za dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione
deve essere unica.
4. Attività all’estero e attività in Italia dello straniero. – Nell’esercizio di attività
professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche del Paese in cui viene svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando
questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
5. Doveri di probità, dignità e decoro. – L’avvocato deve ispirare la propria condotta
all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

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