R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore

AutoreLuigi Tramontano
Pagine183-201
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
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Appendice normativa
3.
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Ordinamento delle professioni di avvocato e di pro-
curatore (Gazzetta Uff‌iciale n. 281 del 5 dicembre 1933), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 (1) (2) (Gazzetta Uff‌iciale n. 24 del 30 gennaio 1934).
(1) La L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l’albo dei procuratori legali ed ha sta-
bilito che il termine «procuratore legale» contenuto in disposizioni legislative vigenti si
intenda sostituito con il termine «avvocato».
(2) A norma dell’art. 5 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modif‌i-
cazioni, nella L. 18 luglio 2003, n. 180, il riferimento alla commissione esaminatrice si
intende alla sottocommissione esaminatrice. A norma dell’art. 6 ter del predetto decreto,
questa disposizione non si applica alla prima sessione di esami successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
(Estratto)
TI T O L O I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore
se non è iscritto nell’albo professionale.
Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il
diritto, sono stati cancellati dall’albo per una causa che non sia di indegnità.
La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costi-
tuisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procura-
tore, a norma dell’art. 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a
norma dell’art. 348 dello stesso codice.
2. [Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativa-
mente è necessaria l’iscrizione in entrambi gli albi professionali] (1).
Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.
(1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 6, comma 1, della L. 24 febbraio 1997,
n. 27.
3. L’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l’eser-
cizio della professione di notaio, con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome
altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di
giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale,
di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di
esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.
È anche incompatibile con qualunque impiego od uff‌icio retribuito con stipendio sul
bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di benef‌icenza,
della Banca d’Italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli ordini cavallereschi, del Sena-
to, della Camera dei Deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione
pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
È inf‌ine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella pre-
stazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientif‌ico o
letterario.
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori
degli Istituti secondari della Repubblica;
APPENDICE NORMATIVA
Appendice normativa
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b) (1) gli avvocati ed i procuratori degli uff‌ici legali istituiti sotto qualsiasi denominazio-
ne ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne
le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera.
Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo.
(1) Questa lettera è stata così modif‌icata dall’art. 1 della L. 23 novembre 1939, n.
1949.
4. Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le corti
d’appello, i tribunali [e le preture del Regno].
Davanti alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giuri-
sdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed
alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto
dagli avvocati iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 33.
7. Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l’assistenza
possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno
dei tribunali del distretto della corte d’appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giuri-
sdizione speciale.
Nelle cause commerciali davanti al tribunale la parte che comparisca personalmente deve
essere assistita da un procuratore o da un avvocato.
Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a
quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato e alle di-
sposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.
8. (1) I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’articolo 17, sono
iscritti, a domanda e previa certif‌icazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in
un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori presso il
tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del
consiglio stesso.
I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo com-
ma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio da-
vanti ai tribunali (2) del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta
del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anterior-
mente alla data di eff‌icacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997,
n. 254, rientravano nella competenza del pretore (3). Davanti ai medesimi tribunali e negli
stessi limiti (4), in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’uff‌icio, esercitare le
funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensore
sia come rappresentanti del pubblico ministero (5) (6) (7).
È condizione per l’esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver
prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante
procuratore è iscritto secondo la formula seguente: «Consapevole dell’alta dignità della pro-
fessione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi
aff‌ida con lealtà, onore e diligenza per i f‌ini della giustizia».
(1) Questo articolo è stato sostituito dall’art. 1 della L. 24 luglio 1985, n. 406.
(2) Le parole: «alle preture» sono state sostituite dalle seguenti: «ai tribunali» a norma
dell’art. 246, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione
del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(3) Le parole da: «limitatamente» sino alla f‌ine del periodo sono state aggiunte dall’art.
246, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’uff‌icio del pretore è soppresso a decorrere
dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari pen-

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