L. 9 febbraio 1982, n. 31. Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee

AutoreLuigi Tramontano
Pagine208-210
APPENDICE NORMATIVA
Appendice normativa
208
5.
L. 9 febbraio 1982, n. 31. Libera prestazione di servizi da par te degli avvocati cit-
tadini degli Stati membri delle Comunità europee (Gazzetta Uff‌iciale n. 42 del 12
febbraio 1982) (1).
(1) La L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l’albo dei procuratori legali ed ha sta-
bilito che il termine «procuratore legale» contenuto in disposizioni legislative vigenti si
intenda sostituito con il termine «avvocato».
TI T O L O I
ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI
DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
1. Qualità professionale. – Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente
titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di pro-
venienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:
avocat-advocaat (Belgio);
advokat (Danimarca);
rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
avocat (Francia);
barrister-solicitor (Irlanda);
avocat-avoué (Lussemburgo);
advocaat (Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);
Adbocat (Bulgaria) (1);
Avocat (Romania) (1).
(1) Questo capoverso è stato inserito dall’art. 8 ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modif‌icazioni, nella L. 6 giugno 2008, n. 101.
2. Prestazione di servizi professionali.Le persone di cui all’articolo 1 sono ammesse
all’esercizio delle attività professionali dell’avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con
carattere di temporaneità e secondo le modalità stabilite dal presente titolo.
[Per l’esercizio delle attività professionali di cui al comma precedente, non è consentito
stabilire nel territorio della Repubblica uno studio né una sede principale o secondaria] (1).
(1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 18, comma 1, della L. 3 febbraio 2003, n. 14.
3. Uso del titolo. – Gli avvocati indicati all’articolo 1 debbono fare uso del proprio titolo
professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenien-
za, con indicazione dell’organizzazione professionale cui appar tengono ovvero dell’autorità
giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle di-
sposizioni vigenti in detto Stato.
4. Doveri. – Per l’esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati nell’artico-
lo 1 sono tenuti all’osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad
eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza, il superamento dell’esame di Stato, l’obbligo della residenza nel
territorio della Repubblica, l’iscrizione in un albo degli avvocati e l’obbligo del giuramento.

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