D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

AutoreLuigi Tramontano
Pagine213-216
D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59
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Appendice normativa
l’anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decor-
rere dalla data di riammissione.
3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio-
ne nella Gazzetta Uff‌iciale.
8.
D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno . (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 94 del 23 aprile
2010).
(Estratto)
PAR T E PR I M A
TI T O L O I
DISPOSIZIONI GENERALI
CA P O I
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Oggetto e f‌inalità. – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualun-
que attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di
subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a
carattere intellettuale.
2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell’ar-
ticolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al f‌ine di garantire la liber tà di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento
del mercato, nonché per assicurare ai consumatori f‌inali un livello minimo e uniforme di
condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.
3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, i princìpi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e princìpi
dell’ordinamento giuridico dello Stato.
4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi
fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.
CA P O II
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
8. Def‌inizioni. – 1. Ai f‌ini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprendi-
toriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro
retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;
b) prestatore: qualsiasi persona f‌isica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qual-
siasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato,
a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce
un servizio;
c) destinatario: qualsiasi persona f‌isica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda
di diritti ad essa conferiti dall’ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato

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