L. 24 febbraio 1997, n. 27. Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense

AutoreLuigi Tramontano
Pagine211-212
L. 24 febbraio 1997, n. 27
211
Appendice normativa
6.
L. 24 febbraio 1997, n. 27. Soppressione dell’albo dei procuratori legali e norme in
materia di esercizio della professione forense (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 48
del 27 febbraio 1997).
(Estratto)
1. Soppressione dell’albo. – 1. L’albo dei procuratori legali è soppresso.
2. Iscrizione all’albo degli avvocati. – 1. I procuratori legali che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d’uff‌icio nell’albo
degli avvocati.
2. L’anzianità a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all’albo dei procuratori
legali.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione al-
l’albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modif‌icazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modif‌icazioni, consen-
tono la iscrizione all’albo degli avvocati.
4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all’albo degli avvocati
e all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
3. Sostituzione del termine «procuratore legale». 1. Il termine «procuratore legale»
contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine «avvocato».
4. Termini temporali relativi alla iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alla
Corte di cassazione. – 1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per
l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre
giurisdizioni superiori ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, del regio decreto legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modif‌icazioni, è di dodici anni.
2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all’albo
dei procuratori legali ovvero all’albo degli avvocati, si considera, ai f‌ini del termine di cui al
comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di procuratore. Tuttavia, se più favo-
revole, il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione all’albo
degli avvocati per coloro che hanno conseguito l’iscrizione a tale albo mediante il supera-
mento dell’esame previsto dall’articolo 28 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
3. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall’articolo 3 della legge
28 maggio 1936, n. 1003, per l’ammissione all’esame per l’iscrizione all’albo speciale è ele-
vato a cinque anni. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
iscritti nell’albo dei procuratori legali ovvero degli avvocati da meno di un anno, l’esercizo
della professione di procuratore si considera, ai f‌ini del termine di cui al precedente periodo,
equipollente all’esercizio della professione di avvocato. Per coloro che alla data di entrata in
vigore della presente legge sono iscritti all’albo degli avvocati, il termine per l’ammissione
all’esame rimane di un anno decorrente dalla iscrizione a detto albo.
6. Abrogazione di norme incompatibili. – 1. Sono abrogati gli articoli 2, primo com-
ma, 5, 6, 27, 28 e 29 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con mo-
dif‌icazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modif‌icazioni, nonché gli articoli
31, 32, 33 e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modif‌icazioni.

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