Codice deontologico degli avvocati europei, 28 novembre 1998

AutoreLuigi Tramontano
Pagine176-182
APPENDICE NORMATIVA
Appendice normativa
176
2.
Codice deontologico degli avvocati europei 28 novembre 1998.
1. Preambolo. – 1.1. La missione dell’avvocato.
In una società fondata sul rispetto della giustizia, l’avvocato interpreta un ruolo emi-
nente. La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della
legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve
difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
La sua missione gli impone una serie di doveri e obblighi, a volte in apparenza contraddittori,
verso:
– il cliente;
– i tribunali e le altre autorità davanti alle quali l’avvocato assiste o rappresenta il cliente;
– la professione in generale e ciascun collega in particolare;
– la società, per la quale una professione liberale e indipendente, legata dal rispetto delle
regole che essa stessa si è data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
nei confronti dello Stato e degli altri poteri.
1.2.1. La natura delle regole deontologiche.
1.2.2. Le regole deontologiche sono destinate a garantire, attraverso la loro libera accet-
tazione, la corretta esecuzione da parte dell’avvocato della sua missione riconosciuta come
indispensabile al buon funzionamento di ogni società umana. L’inosservanza di queste regole
da parte dell’avvocato determinerà in ultima istanza una sanzione disciplinare.
1.2.3. Ciascun ordine forense ha le proprie regole specif‌iche dovute alle proprie tradizio-
ni. Esse sono adattate all’organizzazione e al campo di attività della professione nello Stato
membro considerato, così come alle procedure giudiziarie e amministrative e alla legisla-
zione nazionale. Non è possibile nè augurabile sradicarle dal proprio contesto né tentare di
generalizzare regole che non possono esserlo. Le regole particolari di ciascun ordine forense
si riferiscono tuttavia agli stessi valori e rivelano spesso una base comune.
1.3. Gli obiettivi del codice.
1.3.1. La costruzione progressiva dell’Unione europea e dello Spazio economico euro-
peo e l’intensif‌icazione dell’attività oltre frontiera dell’avvocato all’interno di questo Spazio
economico europeo hanno reso necessario, nell’interesse pubblico, la def‌inizione di regole
uniformi applicabili a ogni avvocato dello Spazio economico europeo per la sua attività ol-
tre frontiera, qualunque sia l’ordine forense cui appartiene. La def‌inizione di queste regole
ha particolarmente come scopo di attenuare le diff‌icoltà derivanti dall’applicazione di una
«doppia deontologia», come previsto dall’art. 4 della direttiva 77/249 del 22 marzo 1977.
1.3.2. Le organizzazioni rappresentative della professione forense riunite nel CCBE si au-
gurano che le regole codif‌icate che seguono:
– siano riconosciute f‌in d’ora come espressione della convinzione comune di tutti gli
ordini forensi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo;
– siano rese applicabili nel più breve termine, in conformità con le procedure nazionali
e/o comunitarie, all’attività svolta oltre frontiera dall’avvocato nell’ambito dell’Unione euro-
pea e dello Spazio economico europeo;
– siano considerate in sede di revisione delle norme deontologiche interne, in vista della
loro progressiva armonizzazione.
Inoltre le organizzazioni rappresentative della professione forense si augurano che, nel
limite del possibile, le regole deontologiche interne siano interpretate e applicate in modo
conforme a quelle del presente codice. Quando le regole del presente codice saranno state
rese applicabili all’attività svolta oltre frontiera, l’avvocato resterà soggetto alle regole del
proprio ordine professionale nella misura in cui queste ultime non siano in contrasto con
quelle del presente codice.
1.4. Campo di applicazione soggettivo.

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