L. 25 novembre 2003, n. 339. Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato

AutoreLuigi Tramontano
Pagine212-213
APPENDICE NORMATIVA
Appendice normativa
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2. È altresì abrogata ogni altra disposizione di legge o di regolamento incompatibile con
le disposizioni della presente legge.
7. Entrata in vigore. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana.
7.
L. 25 novembre 2003, n. 339. Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della
professione di avvocato (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 279 del 1° dicembre 2003).
1. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56 bis e 57, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (1), non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fer-
mi i limiti e i divieti di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modif‌icazioni.
(1) Si veda l’art. 1, commi 56-57 della legge n. 662/1996, di cui si riporta il testo:
«56. Le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modif‌icazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e
di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con pre-
stazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
«56 bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l’iscrizione ad albi e l’esercizio di
attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. restano ferme le altre disposizioni
in materia di requisiti per l’iscrizione ad albi professionali e per l’esercizio delle relative
attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e per l’esercizio delle relati-
ve attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività
professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni
pubbliche (*).
«57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i
prof‌ili professionali appartenenti alle varie qualif‌iche o livelli dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
(*) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 6 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conver-
tito nella legge 28 maggio 1997, n. 140.
2. 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano
ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d’impiego, dandone co-
municazione al consiglio dell’ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il
termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di uff‌icio
dell’iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell’ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato
nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può
optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l’iscrizione
all’albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l’opzione per la professione forense
ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio
a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero, nella qualif‌ica
ricoperta al momento dell’opzione presso l’Amministrazione di appartenenza. In tal caso

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