Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la
cooperazione"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie";
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di societa' cooperative";
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia";
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari";
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo
7; Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo per la riforma del diritto societario";
Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante: "proroghe e differimenti di termini";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali del Governo";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Vigilanza cooperativa
La vigilanza su tutte le forme di societa' coope-rative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole societa' cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, e' attribuita al Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordi-narie come disciplinate dal presente decreto.
La vigilanza di cui al comma 1 e' finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento e' riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.
I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministro.
Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.
Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la
cooperazione"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie";
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di societa' cooperative";
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia";
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari";
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7; Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo per la riforma del diritto societario";
Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante: "proroghe e differimenti di termini";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali del Governo";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Vigilanza cooperativa
La vigilanza su tutte le forme di societa' coope-rative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole societa' cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, e' attribuita al Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordi-narie come disciplinate dal presente decreto.
La vigilanza di cui al comma 1 e' finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento e' riservato, in via esclusiva, al Ministero . . ..
I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministro.
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Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.
4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico.
Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.