DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601 - Disciplina delle agevolazioni tributarie

Coming into Force01 Gennaio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/10/16/073U0601/CONSOLIDATED/20181231
Published date16 Ottobre 1973
Enactment Date29 Settembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario n. 2
TITOLO I AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Ritenuta anche la necessita' di provvedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, alla integrazione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Assegno del Presidente della Repubblica

L'assegno del Presidente della Repubblica e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Ritenuta anche la necessita' di provvedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, alla integrazione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DALLA L.23 DICEMBRE 1996 N. 662

Art 2.

Fabbricati della Santa Sede

Il reddito dei fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, e' esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma non e' soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Art 3.

Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa cattolica

Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennita' di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorche' non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

Art 4.

Rappresentanze estere

I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocita', anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani ne' italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art 5.

Immobili degli enti pubblici territoriali

I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi.

Nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' aggiunto il seguente numero:

"3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse".

Art 5 bis.

Art. 5-bis Immobili con destinazione ad usi culturali.

((Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresi' alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni.))

Art 6.

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti:

  1. regioni, province e comuni, camere di commercio e loro consorzi;

  2. aziende dello Stato di cui agli articoli 146 e 148 del regolamento sulla contabilita' dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

  3. Cassa per il Mezzogiorno e consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

  4. consorzi di bonifica, di miglioramento, di irrigazione e per opere idrauliche, partecipanze e universita' agrarie;

  5. istituto nazionale per le case degli impiegati statali, Gescal e istituti autonomi per le case popolari;

  6. enti e istituti di previdenza e di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

  7. istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

  8. enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

  9. aziende autonome di case popolari o aziende che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico, costituite esclusivamente dagli enti indicati alla lettera a).

Per gli enti indicati alle lettere f), g) ed h) la riduzione compete a condizione che abbiano personalita' giuridica.

Art 6.

(((Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

  1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti:

    1. enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

    2. istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

    3. enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

    c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalita' giuridica.))

Art 6.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

  1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti:

    1. enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

    2. istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi...

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