DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 643 - Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

Coming into Force01 Gennaio 1973
Published date11 Novembre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0643/CONSOLIDATED/19991227
Enactment Date26 Ottobre 1972
Official Gazette PublicationGU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario n. 3
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione

L'incremento di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato e' soggetto ad imposta secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Il gettito dell'imposta e' attribuito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.

Art 2.

Applicazione dell'imposta

L'imposta, si applica all'incremento di valore degli immobili relativamente ai quali si verificano il trasferimento o il conferimento del diritto di proprieta' o la costituzione, il trasferimento o il conferimento di altro diritto reale, con esclusione delle servitu', a titolo gratuito o a titolo oneroso, per atto tra vivi ovvero a causa di morte.

L'imposta non si applica all'incremento di valore:

1) degli immobili trasferiti a causa di morte o per atto tra vivi a titolo gratuito a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

2) degli immobili trasferiti a causa di morte nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice.

E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento e al governo del bestiame sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa, il lavoro della donna e equiparato a quello dell'uomo.

L'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente deve essere attestato dall'Ispettorato provinciale agrario.

Art 2.

Applicazione dell'imposta

L'imposta, si applica all'incremento di valore degli immobili relativamente ai quali si verificano il trasferimento o il conferimento del diritto di proprieta' o la costituzione, il trasferimento o il conferimento di altro diritto reale, con esclusione delle servitu', a titolo gratuito o a titolo oneroso, per atto tra vivi ovvero a causa di morte.

L'imposta non si applica all'incremento di valore:

1) degli immobili trasferiti a causa di morte o per atto tra vivi a titolo gratuito a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

2) degli immobili trasferiti a causa di morte nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice.

3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse.

E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento e al governo del bestiame sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa, il lavoro della donna e equiparato a quello dell'uomo.

L'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente deve essere attestato dall'Ispettorato provinciale agrario.

Art 2.

((Applicazione dell'imposta

L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso e dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sullo immobile.

Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

In caso di vendita con riserva di proprieta' e di locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione.

Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1 gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data)).

Art 2.

Applicazione dell'imposta

L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso e dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sullo immobile.

Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

In caso di vendita con riserva di proprieta' e di locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione.

Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1 gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita' o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita'.

Art 2.

Applicazione dell'imposta

L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sull'immobile.

Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

In caso di vendita con riserva di proprieta' e di locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione.

Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1 gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita' o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita'.

Art 2.

Applicazione dell'imposta

L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sull'immobile.

Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

In caso di vendita con riserva di proprieta' e di locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione.

Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1 gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita' o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita'. 19 AGGIORNAMENTO (19)

La L. 23 dicembre 1999, n.488 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto."

Art 3.

Applicazione dell'imposta per decorso del decennio

Per gli immobili di...

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