(Delega)
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Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle
societa' di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti
penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali,
nonche' nuove norme sulla procedura per la definizione dei
procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12.
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La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, realizzera' il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese
quelle in tema di crisi dell'impresa, novellando, ove possibile,
le disposizioni del codice civile.
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I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita'
produttive.
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Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perche' sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni
dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono
emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga
a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
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Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo puo' emanare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al
comma 4.