LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999

Coming into Force09 Dicembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/11/24/000G0392/CONSOLIDATED/20200325
Enactment Date24 Novembre 2000
Published date24 Novembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.275 del 24-11-2000
Capo I NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione

  1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.

  2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

  3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

  4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della

    Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano

    applicazione solo fino a quando la regione non provveda a

    disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto

    previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e

    dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

    enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

    267";

    b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6"

    sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di

    semplificazione";

    c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare"; d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso; e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88,

    93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;

    f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita'" sono aggiunte le

    seguenti: "e altre procedure connesse"; g) il numero 94 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:

    "94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal

    registro delle imprese:

    legge 29 dicembre 1993, n. 580;

    decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";

    h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti

    previsti per l'esercizio delle attivita' di installazione, di

    ampliamento e di trasformazione degli impianti";

    i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti

    previsti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione"; l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente:

    "98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti

    previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:

    legge 25 gennaio 1994, n. 82;

    decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

    dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274";

    m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le

    seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attivita'

    edilizie".

  5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non piu' di un triennio," sono soppresse.

  6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole:

    "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita"

    sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente

    fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle

    norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi

    inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del

    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29"; b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;

    c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione

    della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

    agosto 1988, n. 400";

    d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:

    "f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei

    testi unici"; e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:

    "Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31

    dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti

    materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e

    con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e

    regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base

    a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali,

    comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in

    un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e

    dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

    attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:"; f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata; g) l'articolo 8 e' abrogato;

    h) all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse;

    i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti

    numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51),

    52), 54); l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:

    "30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione

    dal registro dei revisori contabili, nonche' all'attivita' di

    vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:

    decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

    legge 13 maggio 1997, n. 132;

    legge 8 luglio 1998, n. 222".

    m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse; n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5); o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:

    "7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole

    italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore

    (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.

    7-ter) Debito pubblico.

    7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".

  7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".

  8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

    a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi

    dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e

    successive modificazioni;

    b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato

    decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni,

    dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di

    riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal

    medesimo decreto.

Art 1.

Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione

  1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.

  2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive...

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