DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 - Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili

Coming into Force29 Febbraio 1992
End of Effective Date06 Aprile 2010
Enactment Date27 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/14/092G0134/CONSOLIDATED/20100323
Published date14 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.37 del 14-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 27
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Registro dei revisori contabili

  1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

  2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di revisore contabile.

Art 1.

Registro dei revisori contabili

  1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

  2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di revisore contabile. 1

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 3

Art 2.

Iscrizione nel registro

  1. Hanno diritto all'iscrizione nel registro, salvo quanto disposto dall'art. 8, coloro che hanno domicilio in Italia e hanno superato l'esame previsto dall'art. 3.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 3

Art 3.

Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro

  1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

  2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:

    1. aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

    2. aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

  3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 3

Art 4.

Esame per l'iscrizione nel registro

  1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacita' di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

    1. contabilita' generale;

    2. contabilita' analitica e di gestione;

    3. disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;

    4. controllo della contabilita' e dei bilanci;

    5. diritto civile e commerciale;

    6. diritto fallimentare;

    7. diritto tributario;

    8. diritto del lavoro e della previdenza sociale;

    9. sistemi di informazione e informatica;

    10. economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;

    11. matematica e statistica.

  2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle praticamente e' limitato a quanto necessario per controllo della contabilita' e dei bilanci.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 3

Art 5.

Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro

  1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attivita' professionale, un esame di Stato teorico- pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

  2. Sono altresi' esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

Art 5.

Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro

  1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attivita' professionale, un esame di Stato teorico- pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

  2. Sono altresi' esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. L'esonero dall'esame puo' riguardare anche singole materie.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 3

Art 6.

Iscrizione delle societa' nel registro

  1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le societa' che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:

    1. oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende;

    2. rappresentanti la societa' nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;

    3. nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro;

    4. nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;

    5. nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

  2. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'art. 2296 del codice civile.

  3. Per le societa' iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 non e' richiesta l'iscrizione nel registro.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 3

Art 7.

Obblighi di comunicazione

  1. La sostituzione degli amministratori e delle persone che rappresentano la societa' nel controllo legale dei conti nonche' il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati al Ministero di grazia e giustizia entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nell'art. 6.

  2. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni, il Ministro di grazia e giustizia applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 3

Art 8.

O n o r a b i l i t...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT