DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1975, n. 136 - Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa

Coming into Force22 Maggio 1975
End of Effective Date30 Giugno 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/05/07/075U0136/CONSOLIDATED/19980326
Published date07 Maggio 1975
Enactment Date31 Marzo 1975
Official Gazette PublicationGU n.119 del 07-05-1975
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con il quale il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare disposizioni legislative intese a disciplinare le funzioni di controllo della contabilita' e quelle di certificazione dei bilanci delle societa' con azioni quotate in borsa;

Udito il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi del succitato art. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1. Controllo della contabilita' e della valutazione del patrimonio sociale

Nelle societa' con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilita' sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al successivo art. 8. La societa' di revisione provvede, altresi', alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ai sensi del successivo art. 4. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle di cui agli articoli 2425, primo comma, n. 4) e ultimo comma, 2426 e 2427 dello stesso codice.

La societa' di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della societa' documenti e notizie utili alla revisione e puo' procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del secondo comma dell'art. 2408 del codice civile.

Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla societa' di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della societa' alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

Alla societa' di revisione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2407 del codice civile.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58

Art 2.

Conferimento o revoca dell'incarico alla societa' di revisione

Nelle societa' con azioni quotate in borsa il conferimento dell'incarico a una societa' di revisione e' deliberato dall'assemblea, che deve essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso.

Qualora l'assemblea non sia stata convocata nel termine indicato nel comma precedente o la deliberazione non sia stata adottata, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede, d'ufficio, al conferimento dell'incarico.

In caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione di borsa la negoziazione non puo' aver inizio fino a quando l'incarico non sia stato conferito e la societa' di revisione non sia stata immessa nell'esercizio delle funzioni. Qualora la Commissione abbia richiesto la presentazione di un bilancio certificato in allegato alla domanda di ammissione delle azioni alla quotazione di borsa, il controllo contabile continua a essere svolto dalla societa' che ha certificato il bilancio sino a quando l'assemblea non abbia provveduto al conferimento dell'incarico. Se le azioni sono state ammesse d'ufficio alla quotazione in borsa a norma dell'art. 3, lettera d), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, l'incarico deve essere conferito entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione e la certificazione del bilancio e' effettuata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui e' stata disposta l'ammissione. Si applica la disposizione del secondo comma.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, puo' essere rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere nuovamente conferito alla stessa societa' solo dopo il decorso di cinque esercizi.

L'assemblea o la Commissione, nel conferire l'incarico, determina il corrispettivo spettante alla societa' di revisione secondo criteri generali fissati dalla stessa Commissione.

Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l'approvazione alla Commissione, corredata con le dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della societa' di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' indicate nel primo comma dell'art. 3 a eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione, puo' negare l'approvazione qualora accerti la esistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al successivo art. 3 o qualora rilevi che la societa' cui e' affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo, sia in relazione alla sua organizzazione, sia in relazione al numero degli incarichi gia' assunti. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione.

Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea puo' revocare l'incarico alla societa' di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione. La Commissione, sentita la societa' revocata, puo' negare l'approvazione della deliberazione entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l'approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma.

L'art. 2409 del codice civile si applica anche nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri della societa' di revisione.

La Commissione dispone d'ufficio la revoca dell'incarico quando rilevi l'esistenza di alcuna delle cause di incompatibilita' indicate nell'art. 3. Il provvedimento di revoca e' notificato alla societa' di revisione e comunicato immediatamente alla societa' con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra societa' di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d'ufficio della Commissione.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel sesto, settimo e nono comma del presente articolo, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione, gli amministratori devono provvedere al deposito della deliberazione di conferimento o di revoca dell'incarico, per l'iscrizione nel registro delle imprese, ed entro trenta giorni dalla data della iscrizione devono chiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.

I provvedimenti della Commissione di cui al secondo e nono comma devono, entro quindici giorni dalla data della loro comunicazione alla societa', essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori, i quali devono altresi' richiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata entro trenta giorni dalla iscrizione.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58

Art 3.

Incompatibilita'

L'incarico non puo' essere conferito a societa' di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilita' derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la controllano;

2) siano legati alla societa' che conferisce l'incarico o ad altre societa' o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della societa'.

I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della societa' di revisione alla quale e' stato conferito l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di...

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