LEGGE 13 maggio 1997, n. 132 - Nuove norme in materia di revisori contabili

Coming into Force22 Maggio 1997
End of Effective Date06 Aprile 2010
Enactment Date13 Maggio 1997
Published date21 Maggio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/05/21/097G0160/CONSOLIDATED/20100323
Official Gazette PublicationGU n.116 del 21-05-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

  1. E' indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

  2. Con decreto del Ministro di grazia giustizia e' costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice composta da:

    1. un docente universitario di materie giuridiche o di contabilita', oppure un magistrato collocato a riposo con grado non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, entrambi indicati dal presidente della corte d'appello;

    2. un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianita' di iscrizione all'albo componente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

    3. un ragioniere e perito commerciale con almeno dieci anni di anzianita' di iscrizione all'albo, componente di uno dei consigli del collegio dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

    4. due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili gia' iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

  3. Con la stessa procedura indicata al comma 2 vengono nominati componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.

  4. E' nominato vicepresidente il componente piu' anziano tra gli effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2.

  5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.

  6. Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso e' di lire ventimila; il compenso e' determinato con decreto del presidente della corte di appello.

  7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, il candidato deve presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

    1. certificati di nascita e residenza;

    2. copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali;

    3. attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non iscritte agli albi di cui alla lettera b) ai sensi dei commi 1, lettera b), 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2;

    4. documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dall'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6 della presente legge;

    5. ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 7.

  8. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame, indicando le materie di esame per i candidati che si trovano nella situazione di cui all'articolo 5, comma 2 -bis, del citato decreto legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.

  9. Nel caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale, la commissione procede ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

Art 1.

Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

  1. E' indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

  2. Con decreto del Ministro di grazia giustizia e' costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice composta da:

    1. un docente universitario di materie giuridiche o di contabilita', oppure un magistrato collocato a riposo con grado non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, entrambi indicati dal presidente della corte d'appello;

    2. un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianita' di iscrizione all'albo componente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

    3. un ragioniere e perito commerciale con almeno dieci anni di anzianita' di iscrizione all'albo, componente di uno dei consigli del collegio dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

    4. due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili gia' iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

  3. Con la stessa procedura indicata al comma 2 vengono nominati componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.

  4. E' nominato vicepresidente il componente piu' anziano tra gli effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2.

  5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.

  6. Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso e' di lire ventimila; il compenso e' determinato con decreto del presidente della corte di appello.

  7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, il candidato deve presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

    1. certificati di nascita e residenza;

    2. copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali;

    3. attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non iscritte agli albi di cui alla lettera b) ai sensi dei commi 1, lettera b), 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2;

    4. documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dall'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6 della presente legge;

    5. ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 7. 2

  8. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame, indicando le materie di esame per i candidati che si trovano nella situazione di cui all'articolo 5, comma 2 -bis, del citato decreto legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.

  9. Nel caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale, la commissione procede ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 5

Art 2.

Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

  1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e' necessario:

    1. aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali;

    2. avere svolto un tirocinio triennale presso un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero avere prestato servizio presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attivita' di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio...

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