LEGGE 28 ottobre 1999, n. 410 - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari

Coming into Force12 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/11/11/099G0482/CONSOLIDATED/20170620
Enactment Date28 Ottobre 1999
Published date11 Novembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.265 del 11-11-1999
Capo I MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Natura giuridica ed abrogazione di norme

  1. I consorzi agrari sono societa' cooperative a responsabilita' limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonche' dalle leggi speciali in materia di societa' cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

  2. E' abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233

Art 2.

Scopi

  1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonche' alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

  2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonche' di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a societa' i cui scopi interessino l'attivita' consortile o promuoverne la costituzione.

Art 3.

Esclusivita' della denominazione

  1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233

Art 4.

(Vigilanza)

  1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

  2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art 4.

Vigilanza

  1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11.

  2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art 4.

Vigilanza

  1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attivita' produttive.

Art 4.

Vigilanza

  1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attivita' dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233

Art 5.

(Disposizioni particolari)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, e' sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

  3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

  4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di societa' cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarita' delle attivita' d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

  5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato puo' richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia gia' usufruito.

  6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1o gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita' e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalita' di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

  7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Art 5.

Disposizioni particolari

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, e' sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

  3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

  4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorita'...

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