DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. 411 - Proroghe e differimenti di termini

Coming into Force27 Novembre 2001
Published date26 Novembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/11/26/001G0472/CONSOLIDATED/20041110
Enactment Date23 Novembre 2001
Official Gazette PublicationGU n.275 del 26-11-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', al fine di consentire alle amministrazioni interessate di dotarsi della organizzazione indispensabile a fare fronte alle nuove procedure ivi previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Comitati per gli italiani all'estero

  1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003.

  2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', al fine di consentire alle amministrazioni interessate di dotarsi della organizzazione indispensabile a fare fronte alle nuove procedure ivi previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Comitato degli italiani all'estero

  1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003.

  2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', al fine di consentire alle amministrazioni interessate di dotarsi della organizzazione indispensabile a fare fronte alle nuove procedure ivi previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Comitato degli italiani all'estero

  1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003. 2a

  2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Art 2.

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' prorogato al 30 giugno 2002.

Art 3.

Misure di sostegno per le imprese televisive locali

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Radiodiffusione televisiva locale" - capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere pagati entro il 31 dicembre 2002.

Art 3.

Misure di sostegno per le imprese televisive locali

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Radiodiffusione televisiva locale" - capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2002.

Art 3 bis.

Art. 3-bis (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti)

1. Le attivita'...

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