DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2001, n. 287 - Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Coming into Force01 Agosto 2001
End of Effective Date31 Maggio 2006
Published date17 Luglio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/17/001G0346/CONSOLIDATED/20060517
Enactment Date17 Maggio 2001
Official Gazette PublicationGU n.164 del 17-07-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 gennaio e del 13 marzo 2001;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 febbraio e del 9 aprile 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della navigazione, della sanita' e delle comunicazioni; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Compiti dell'Ufficio territoriale del Governo

  1. L'Ufficio territoriale del Governo, di seguito abbreviato in Ufficio del Governo, e' la struttura del Governo sul territorio a competenza generale e fa parte della organizzazione periferica del Ministero dell'interno dal quale dipende.

  2. L'Ufficio del Governo assicura:

    1. il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale del Governo, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali sul territorio e nell'espletamento dei compiti di collaborazione a favore delle regioni e degli enti locali interessati;

    2. il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza nonche' nell'espletamento dei compiti in materia di difesa civile e protezione civile;

    3. il supporto al prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio delle funzioni di commissario del Governo in posizione di dipendenza funzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

    4. l'esercizio a livello regionale o provinciale di funzioni e compiti del Ministero dell'interno;

    5. l'esercizio a livello periferico delle funzioni e dei compiti, non affidati ad agenzie dei Ministeri delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi del personale assegnato dalle rispettive amministrazioni;

    6. l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Agenzie per le normative e i controlli tecnici e per la proprieta' industriale ritengono di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, degli Uffici del Governo;

    7. l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono l'avvalimento, da parte delle altre amministrazioni dello Stato, degli Uffici del Governo.

  3. L'Ufficio del Governo mantiene tutte le funzioni di competenza delle prefetture. Assicura l'esercizio da parte del Prefetto di ogni altro compito che gli e' affidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovverodal Ministro per la funzione pubblica e dagli altri Ministri, sentito il Ministro dell'interno, e svolge tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente attribuite ad altri uffici. Assicura, inoltre, l'esercizio da parte del prefetto dei necessari rapporti funzionali con i dirigenti preposti alle strutture di primo livello degli altri Ministeri.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 APRILE 2006, N. 180

Art 2.

Compiti del prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo

  1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, si avvale dell'Ufficio del Governo, di cui e' titolare:

    1. per fornire, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per attuarne le determinazioni;

    2. per effettuare, secondo le direttive generali e gli atti di impulso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di settore, sentito il Ministero dell'interno, studi, rilevazioni e verifiche ai fini della razionale distribuzione delle competenze tra gli uffici periferici dello Stato, formulando proposte dirette alla eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna struttura periferica, sia fra strutture diverse o tra organi amministrativi e organi tecnici;

    3. per promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei tempi dei procedimenti ed il contenimento dei relativi costi, proponendo la stipula di accordi tra enti e uffici diversi per regolare il coordinamento delle relative attivita' e le modalita' di avvalimento da parte di un ufficio delle strutture e dei servizi di un altro ufficio;

    4. per favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    5. per promuovere progetti di istituzione di centri interservizi comuni a piu' amministrazioni, predisponendo, su incarico dei soggetti aderenti, i relativi schemi di convenzione e curandone l'attuazione con le modalita' ivi previste;

    6. per promuovere e coordinare le iniziative, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, finalizzate a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici;

    7. per curare, su richiesta del Dipartimento della funzione pubblica, le procedure decentrate di reclutamento del personale secondo le disposizioni dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

  2. Il titolare dell'Ufficio del Governo del capoluogo regionale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita le funzioni di commissario del Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di ogni altra disposizione che ne regola la competenza. Nell'esercizio di tali funzioni, si avvale degli altri Uffici del Governo nell'ambito della regione al fine di:

    1. favorire e promuovere la attuazione degli accordi conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni e di conferenza unificata al fine di coordinare l'esercizio delle competenze statali, regionali, provinciali, comunali e degli altri enti locali e di svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    2. verificare l'attuazione, da parte degli Uffici periferici dello Stato, delle intese definite nella Conferenza Stato-regioni e nella Conferenza unificata in materia di interscambio di dati e informazioni sull'attivita' statale, regionale, provinciale e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 1998, n. 112.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 APRILE 2006, N. 180

Art 3.

Convenzioni e conferenze di servizi

  1. Le convenzioni tra le amministrazioni dello Stato e le regioni volte a regolare, in conformita' agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' di utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali, sono promosse e stipulate, per conto dello Stato, dal titolare dell'Ufficio del Governo competente per territorio.

  2. Il titolare dell'Ufficio del Governo, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio, per la cura di interessi statali attribuiti al predetto Ufficio puo' sempre indire la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza puo' essere altresi' indetta dal titolare dell'Ufficio del Governo in caso di procedimenti amministrativi connessi quando la relativa indizione e' chiesta dal presidente della giunta regionale o da uno o piu' degli enti locali coinvolti.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 APRILE 2006, N. 180

Art 4.

Conferenza permanente e sezioni

  1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1 e 2, il titolare dell'Ufficio del Governo e' coadiuvato da una conferenza permanente dallo stesso presieduta e composta:

    1. dai responsabili degli altri uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

    2. dai responsabili delle strutture periferiche delle agenzie di cui al titolo II del...

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