DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 180 - Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

Coming into Force01 Giugno 2006
Published date17 Maggio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/05/17/006G0199/ORIGINAL
Enactment Date03 Aprile 2006
Official Gazette PublicationGU n.113 del 17-05-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12, lettera h), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29;

Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2005 e del 12 dicembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, citta' ed autonomie locali in data 16 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a

il seguente regolamento: Art. 1. Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

  1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - di seguito denominata: «Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' organo periferico del Ministero dell'interno.

  2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti, di cui all'articolo 4, assicura:

    1. il coordinamento dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio;

    2. la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio.

  3. La Prefettura assicura, altresi', nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilita', anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa.

  4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attivita' connesse alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, indicate dall'articolo 10 della legge 5 luglio 2003, n. 131.

Art 2.

Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

  1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:

  1. fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;

  2. formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attivita' delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;

  3. favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalita' di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

  4. promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri...

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