LEGGE 7 agosto 1997, n. 266 - Interventi urgenti per l'economia

Coming into Force11 Agosto 1997
Enactment Date07 Agosto 1997
Published date11 Agosto 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/08/11/097G0304/CONSOLIDATED/20201230
Official Gazette PublicationGU n.186 del 11-08-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive

  1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

  2. Le Commissioni parlarnentari, nella loro attivita' di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

  3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive e' istituita presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

  4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono tenuti a fornire al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al presente articolo.

  5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Art 2.

Finalita' della legge

  1. Le azioni di sostegno alle attivita' produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonche' alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresi' al principio della programmazione, della trasparenza e della redditivita' delle iniziative.

Art 3.

Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317

  1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresi' assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge e' disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.

  2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.

  3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

  4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.

  5. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991.

  6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento e' elevata al 70 per cento. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi.

  7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse societa' consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilita' di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.

  8. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "commerciali, turistiche e di servizi";

    2. al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi".

  9. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

    "g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per...

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