Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresi' assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge e' disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.
Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.
Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.
Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991.
Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento e' elevata al 70 per cento. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi.
Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse societa' consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilita' di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.
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All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "commerciali, turistiche e di servizi";
al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi".
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All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per...