Il concetto di diritto fra metodo topico-dialettico e metodo logico-matematico

AutoreTarantino A.
Pagine103-119
103
Antonio Tarantino
IL CONCETTO DI DIRITTO FRA METODO TOPICO-DIALETTICO
E METODO LOGICO-MATEMATICO
SOMMARIO: I. Approcci metodologici e concezioni del diritto. - II. La socialità è carattere necessario ma
non sufficiente del diritto. - III. Lordine sociale come fine del diri tto. - IV. Il bene comune come fine
del diritto. - V. Il problema della sanzione. - VI. Diritto e morale. - VII. La costituzionalizzazione di
valori e principi. - VIII. Conclusione.
I. Approcci metodologici e concezioni del diritto
Caratteristica dellepoca contemporanea, nella formulazione della definizione del
diritto, è la diffusa tendenza ad assumere prima i criteri valutativi e i presupposti ideo-
logici, per poi passare alla definizione del diritto1.
Per tale fine la scienza giuridica contemporanea utilizza spesso il metodo logico-
matematico, tradizionalmente riservato alle scienze della natura, i cui oggetti di studio
sono misurabili, calcolabili e dimostrabili.
Tale tendenza, però, non è lunica. Accanto ad essa continua ad essere presente la
tendenza dorigine aristotelica, che riconosce alle diverse scienze il loro metodo. In
particolare, secondo Aristotele, nella filosofia pratica, che riguarda i problemi del-
lagire umano, è connaturale il metodo topico-dialettico2.
È questo un metodo che ha il merito di aver indicato una fondazione razionale pra-
tica allagire umano.
La propensione presente nella società contemporanea ad utilizzare nella scienza
giuridica il metodo logico-matematico ha i suoi precedenti illustri in diversi studiosi
delletà moderna. Ne ricordo solo tre. La proposta di una politica come scienza mate-
matico-meccanica (Hobbes), la proposta di unetica more geometrico demonstrata
(Spinoza), la proposta di un sistema organico e scientifico del diritto naturale fondato
sulluso del metodo matematico (Pufendorf).
1 Una distinzione rilevante delle definizioni del diritto è quella che si fonda sul diverso metodo usato
appunto nella formulazione di tale definizione, il metodo logico-matematico e il metodo topico-dialettico. A
questo proposito non ho esitazione alcuna ad affermare che, stante la natura del diritto, uno dei settori
dell’agire pratico dell’uomo, il metodo scientificamente più indicato per il suo studio e, quindi, per la sua
definizione sia quello topico-dialettico.
2 Sul problema accennato nel testo Aristotele dice: «Sillogismo è propriamente un discorso in cui, po-
sti alcuni elementi, risulta per necessità, attraverso gli elementi stabiliti, alcunché di differente da essi. Si ha
così da un lato dimostrazione, quando il sillogismo è costituito e deriva da elementi veri e pr imi, oppure da
elementi siffatti che assumano il principio della conoscenza che li riguarda attraverso certi elementi veri e primi.
Dialettico è d’altro lato il sillogismo che conclude da elementi fondati sull’opinione. Elementi veri e primi sono
inoltre quelli che traggono la loro credibilità non da altri elementi, ma da se stessi: di fronte ai princìpi delle scien-
ze, non bisogna cercare ulteriormente il perché, e occorre invece che ogni principio sia per se stesso degno di fede.
Fondati sull’opinione per contro sono gli elementi che appaiono accettabili a tutti, oppure alla grande maggioran-
za, oppure ai sapienti, e tra questi o a tutti, o alla grande maggioranza, o a quelli oltre modo noti e illustri». Topici,
I, 100 a-b, tr. it. G. COLLI, Bari, 1973. Ho riportato l’intero passo di Aristotele relativo al sillogismo dimostrativo e
al sillogismo dialettico perché esso contiene i germi che sviluppati hanno portato da una parte verso la razionalità
scientifica e dall’altra verso la ragionevolezza. Distinzione questa che è stata ripresa negli anni Sessanta del secolo
scorso da C. PERELMAN - L. OLBRECHTS - TYTECA, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica (1958), tr
it., G. DAMELE, Torino, 1966. In esso è precisato che 1. la ragionevolezza ha un parametro di razionalità più
ampio ma anche più debole di quello scientifico e assume come propria la logica della persuasione, ovvero
il metodo topico-dial ettico; 2. la razionalità scientifica, invece, assume come propria la logica della dimo-
strazione e fa ricorso al metodo logico-matematico.
104
Nel solco di questa tradizione i giuristi dellOttocento e del Novecento, consapevoli
che il processo di positivizzazione del diritto presuppone ineludibilmente il carattere di giu-
ridicità delle norme, formalmente poste secondo procedure prestabilite, e dai soggetti auto-
rizzati ad emanarle, hanno finito col privilegiare il momento formale del diritto.
Essi nel fare ciò hanno tenuto presente, esplicitamente o implicitamente, la defini-
zione del diritto di E. Kant: «Il diritto è linsieme delle condizioni per mezzo delle qua-
li larbitrio delluno può accordarsi con larbitrio di un altro secondo una legge univer-
sale della libertà3».
Definizione da cui discende la kantiana legge universale del diritto: «Agisci ester-
namente in modo che il libero uso del tuo arbitrio possa coesistere con la libertà di o-
gnuno secondo una legge universale»4.
Questa, però, ripeto è una definizione formale del diritto che, come tale, non pren-
de in considerazione il momento sostanziale dello stesso. Quindi, non dà una definizio-
ne completa del diritto.
Quando poi tali giuristi hanno rapportato il diritto al fatto hanno operato una sorta
di riduzione del primo al secondo, e lo hanno esaminato sul piano della fattualità storica. Su
questo piano è stato possibile a loro, ricorrendo appunto alla razionalità scientifica, prendere
atto dei fatti sociali, misurarli e calcolarli, come se fossero dati delle scienze naturali, come,
cioè, se non riguardassero lagire umano. I fatti sociali, in tal modo trattati, hanno costituito
la base dalla quale il legislatore è partito per svolgere la sua funzione.
Ma i più recenti sviluppi della scienza giuridica, ormai da diversi decenni, fanno
ricorso ad una razionalità che non è più quella scientifica, ma è la razionalità filosofica
(pratica). Si ripropone, cioè, la logica della persuasione, propria del sapere pratico-
morale, distinguendolo sia dal sapere teoretico che da quello pratico-tecnico. Ciò al fi-
ne di maturare nelluomo la capacità di valutare ragionevolmente quel che sia opportu-
no fare nel momento pratico, e di evitare che egli rincorra, senza valutare prima, quel
che scientificamente è possibile fare.
La più coerente delle teorie formali del diritto del Novecento è la teoria del Kel-
sen. Egli nel primo periodo del suo pensiero, cioè in quello più conosciuto, rifacendosi
alla teoria della scienza giuridica dello Stammler5, ha proposto una definizione del di-
ritto che qualifica i fatti sociali ricorrendo alle norme formalmente poste.
Queste derivano la loro validità dalla loro conformità a norme di grado superiore,
che stabiliscono il modo di produzione di altre norme di grado inferiore, secondo una
struttura piramidale, al cui vertice è posta la Grundnorm, una norma presupposta, la
costituzione intesa in senso logico-giuridico.
Posizione giuridica, questa assunta dal Kelsen, che si ricollega evidentemente alla
terminologia kantiana, nella quale comunque il diritto è la forma, un qualcosa di logi-
camente anteriore allesperienza del diritto stesso.
Il concetto di diritto viene ad essere proposto, in tal modo, come la forma pura che
è condizione necessaria per la conoscenza dei fenomeni giuridici. È una proposta teore-
tica che porta verso una scienza giuridica intesa come dottrina pura del diritto6, secon-
3 E. KANT, La metafisica dei costumi. Introduzione alla dottrina del diritto, § B, tr. it., C. VIDARI, Bari, 1970.
4 ID., § C.
5 Lo Stammler dice che nel fenomeno giuridico si distinguono due elementi. Il vincolo (Verbindung),
che è la forma che condiziona la vita sociale, e l’attività armonica delle persone vincolate, finalizzata al soddisfa-
cimento di bisogni. Se ne ricava che il diritto è la forma e l’attività sociale è la materia. Sul modello delle forme a
priori kantiane Stammler dice che il concetto di diritto è anteriore logicamente all’esperienza dello stesso diritto.
Esso, quindi, è la forma pura e la condizione per conoscere i fenomeni giuridici, e si pone perciò come la base per
costruire una scienza giuridica. Si veda di R. STAMMLER, Theorie der Rechtswissenschaft, Halle, 1911.
6 Si veda in tal senso H. KELSEN, Teoria gener ale del diritto e dello Stato (1945), tr. it., S. COTTA - G.
TREVES, Milano, Etas Kompass, 1966, 5ª ed., e La dottr ina pura del diritto (1960), tr. it., M. G. LOSANO,
Torino, 1967.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT