Costituzione e costituzionalismo: ancora tensioni nella crisi delle istituzioni?

AutoreRossano C.
Pagine69-75
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Claudio Rossano
COSTITUZIONE E COSTITUZIONALISMO:
ANCORA TENSIONI NELLA CRISI DELLE ISTITUZIONI?
SOMMARIO: I. “Costituzionalismo” e costituzione. – II. Costituzione scritta e non scritta. Il c.d. “patto” c o-
stituzionale. - III. Potere costituente e potere legislativo costit uito. - IV. La Costituzione nella conce-
zione positivistica. - V. Condizionamenti esterni ed interni a l potere di legislazione costituzionale e
ordinaria. - VI. Democrazia e pluralismo dei “valori” nello Stato di diritto e nello Stato sociale. - VII.
Potere giurisdizionale e potere politico nella crisi delle istituzioni. - VIII. Deficit di democraticità e
partiti politici.
I. “Costituzionalismo” e costituzione
La crisi politica in cui versano in Italia le istituzioni parlamentari e di governo, de-
terminata (o accelerata) in parte anche dalla crisi economica, ha posto in discussione
non solo il loro assetto ma la stessa tenuta o quanto meno lampiezza della sovranità
dello Stato. Accanto alle misure di ordine economico resesi necessarie, si è posto, an-
cora una volta, lannoso problema della necessità (o opportunità) di procedere ad una
riforma, più o meno radicale, della Costituzione; si è così resa ancora una volta attuale
la antica e non sopita questione della contrapposizione o meglio tensione tra i concetti
di costituzionalismo e costituzione.
I due termini, Costituzionalismo e Costituzione invero non coincidono; luno, den-
so di contenuti assiologici, appartiene allideologia affermatasi nel corso del diciotte-
simo secolo, la cui prima concretizzazione si è verificata nelle ex Colonie inglesi in
America ed è poi esplosa, come teoria politica normativa, allepoca della Rivoluzione
francese allatto dellapprovazione della Dichiarazione dei diritti del 1789; laltro ri-
flette la concezione positivistica del diritto degli Stati, secondo la quale ogni ordina-
mento politico statale (ma, ancora più ampiamente, potrebbe sostenersi, ogni struttura
sociale organizzata politicamente) ha alla sua base una costituzione, intesa come ordine
fondamentale che prescinde dallesistenza di un superiore ordine assiologico.
Il costituzionalismo, come dottrina politica, pur nelle diverse configurazioni offer-
te dalle varie teorie, intende imporre nei confronti del potere politico dei limiti negli
ordinamenti statali, non soltanto a livello legislativo in genere, ma più specificamente a
livello costituzionale con lo scopo di tutelare in modo decisivo ed effettivo le libertà e i
c.d. diritti naturali dell’uomo (e/o del cittadino). La Costituzione così concepita viene quindi
a caratterizzare lo Stato: emblematico in tal senso è l’art. 16 della Dichiarazione del 1789, che
solennemente conclama che ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata,
né la separazione dei poteri stabilita non può dirsi che abbia una Costituzione.
Ne consegue che la struttura fondamentale di qualsiasi ordinamento politico stata-
le, per essere costituzionale, deve fondarsi su ben determinati principi: limitazione dei
poteri di governo attraverso la loro divisione e ripartizione tra più istituzioni, al fine di
evitare la loro concentrazione in una sola di esse; garanzia dei diritti individuali di li-
bertà desunti dallordine naturale proprio della natura umana. Il riconoscimento di sif-
fatti diritti ha peraltro preceduto storicamente le stesse Costituzioni degli Stati, in quan-
to essi sono stati contenuti in atti solenni, denominati “Dichiarazioni di diritti”, e poi sono
stati recepiti nelle Costituzioni positive o dalle stesse sono stati richiamati in modo da farne
parte integrante. La Carta dei diritti della Virginia “Bill of rights” del 12/6/1776 è stata, ad e-
sempio, approvata prima della Costituzione del 29/6/1776 e della stessa Dichiarazione

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