Il 'governo dei giudici' non è un pericolo reale, ma è bene fissare paletti di confine fra gubernaculum e jurisdictio
Autore | Gemma G. |
Pagine | 55-68 |
55
Gladio Gemma
IL “GOVERNO DEI GIUDICI” NON È UN PERICOLO REALE,
MA È BENE FISSARE PALETTI DI CONFINE FRA
GUBERNACULUM E JURISDICTIO
SOMMARIO: I. Tesi circa il pericolo di un “governo dei giudici”. - II. Inesistenza di un “governo dei giudici”
nell’esperienza storica de gli ordiname nti costituz ionali. - III. Fat tori impedi tivi di una supre-
mazia giudiz iaria s ul legis latore. - IV. Necess ità di s celta d i una c oncezio ne della costit uzione
ai f ini di una d elimitaz ione d elle sf ere di indiri zzo pol itico e del sindac ato di costit uzionali tà.
- V. Accogli mento della conc ezione dell a “c ostituzi one-cor nice” e motivi di tale opzi one. -
VI. C onsider azioni c onclusi ve.
I. Tesi circa il pericolo di un “governo dei giudici”
C’è una formula che, in presenza o nel timore di uno strapotere a volte reale a vol-
te immaginario, ricorre nella cultura giuridica o nella polemica politica nonché media-
tica: “il governo dei giudici”. Si tratta di un’espressione, che è nata negli U.S.A. nei
primi del XX secolo e che è stata poi importata in Europa, agli inizi degli anni ‘20, dal-
la famosa opera di Lambert dedicata all’esperienza americana del sindacato di legitti-
mità costituzionale delle leggi1. Tale terminologia denota un timore ed un’ostilità nei
confronti di organi giurisdizionali che siano titolari della potestà di sindacare le leggi e
tale atteggiamento è motivato da due fondamentali dati.
Anzitutto, si sono verificate nella storia costituzionale, particolarmente negli U.S.A.
nella prima metà del XX secolo, tendenze volte ad impedire l’adozione di politiche in-
terventistiche a favore di categorie socialmente svantaggiate. Le vicende della giuri-
sprudenza della Corte suprema in materia di legislazione sul lavoro o di legislazione
antitrust, ampiamente riportate da Lambert2, oppure il tentativo di impedire la realizza-
zione dell’indirizzo rooseveltiano negli anni ‘30, tutto in nome di un’interpretazione
conservatrice ed anacronistica della costituzione degli U.S.A.3, hanno avuto una riso-
nanza ben oltre i confini statunitensi ed una ricaduta in Europa, prima e dopo la secon-
da guerra mondiale. Quindi vicende storiche concrete e significative paiono comprova-
re l’avvento di un governo dei giudici, di una oligarchia giudiziaria, ai danni degli or-
gani di indirizzo politico, in primis del potere legislativo.
In secondo luogo v’è la registrazione del ruolo di organi giurisdizionali deputati al
sindacato di costituzionalità delle leggi: essi hanno “l’ultima parola”. Se una corte ha il
potere di sindacare gli atti legislativi, sussiste una “sorta di imperialismo… istituziona-
le”4, in quanto, di norma, “la sua decisione non è suscettibile di controllo o rettifica da
parte di alcun’altra autorità giuridica”5. Il che significa che organi, che non hanno (di-
retta) legittimazione democratica, a differenza dei parlamenti, e che non hanno titolo di
maggior capacità valutativa di questi, finiscono per imporsi, senza veri rimedi di check
1 V. É. LAMBERT, Le gouvernement des juges, Ristampa Dalloz, Paris, 2005. I richiami della genesi
della formula e della dottrina statunitense che ha fatto uso d i termini simili, quale gouvernment by judiciary
o judicial oligar chy, si ritrovano in É. LAMBERT, Le gouvernement, cit., 8 ss.
2 V. op. cit., 69 ss.
3 Trattasi di una vicenda nota. Comunque sull’argomento, v., a titolo indicativo, A. TUNC - S. TUNC,
Le système constitutionnel des États-Unis d’Amérique, Paris, 1954, 356 ss.
4 Cfr. A. PINTORE, I diritti della democra zia, Bari, 2003, 123.
5 Sempre per usare le parole di A. PINTORE, I diritti, cit., 114.
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