Il campo di applicazione della nuova disciplina dei licenziamenti. Diversificazione del sistema rimediale ed effetti sulle garanzie dei diritti

AutorePasqualino Albi
Pagine381-389
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Il campo di applicazione della nuova disciplina dei licenziamenti.
Diversificazione del sistema rimediale
ed effetti sulle garanzie dei diritti
Pasqualino Albi
Norme commentate: art. 1, comma 14, lett. b),
cpv VIII e IX, l. 28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: Premessa. - 2. Il campo di applicazione del nuovo art. 18 stat. lav. - 3. L’ambito tem-
porale di applicazione e le diversificazioni del sistema rimediale nel nuovo art. 18 stat. lav. -
3.1. Il campo di applicazione della tutela reintegratoria piena (art. 18, commi 1-3). - 3.2. Il
campo di applicazione della tutela reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4 e comma 7,
primo periodo). - 3.3. Il campo di applicazione della tutela indennitaria (art. 18, comma 5,
comma 6 e comma 7, secondo periodo). - 3.4. La tutela reintegratoria nei licenziament i collettivi:
la violazione dei criteri di scelta (art. 5 l. n. 223/1991). - 4. L’impossibilità di definire ex ante il
campo di applicazione del sistema rimediale. - 5. Gli effetti della nuova disciplina dei licenziamen-
ti sulle garanzie dei diritti: il paradigma della prescrizione dei crediti di lavoro.
1. La riforma della disciplina dei licenziamenti, introdotta dalla l. n.
92/2012, impone più di una riflessione sul tema del campo di applicazione
del nuovo art. 18 st. lav. giacché, se è confermato l’ambito oggettivo-
dimensionale previsto dal testo di tale ultima disposizione nella versione an-
teriore alla recente riforma, quest’ultima prevede una articolazione interna
delle conseguenze sanzionatorie per il licenziamento illegittimo: il campo di
applicazione dell’art. 18 st. lav. non coincide più con il campo di applicazio-
ne della tutela reintegratoria.
Come si avrà modo di osservare dunque il sistema rimediale nel nuovo testo
dell’art. 18 st. lav. non si identifica con l’ambito oggettivo-dimensionale: la tute-
la reintegratoria contro il licenziamento illegittimo si lega alla “natura” e alla
“intensità” della violazione delle regole normative che abilitano il legittimo
esercizio del potere di recesso del datore di lavoro.
Una siffatta scelta ha indubbie conseguenze non solo sul sistema rime-
diale che opera in relazione al recesso illegittimo del datore di lavoro ma ri-
schia di influenzare, per più versi, la stessa fattispecie del licenziamento e di
avere ricadute sistematiche non trascurabili sull’intera disciplina del rapporto
di lavoro subordinato.
2. Con l’avvertenza espressa nel paragrafo precedente deve anzitutto os-
servarsi che la riforma non introduce innovazioni rilevanti in relazione al
campo di applicazione dell’art. 18 st. lav. sia sul piano dell’ambito oggettivo-
dimensionale sia sul piano delle specifiche inclusioni ed esclusioni già detta-
te dalla disciplina previgente.

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