Legislazione e documentazione

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Rivista penale 2/2019
Legislazione
e documentazione
I
L. 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione dello Sta-
to per l’anno f‌inanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021 (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 302 del 31 dicembre 2018).
(Estratto)
Parte I
Sezione I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di
spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). 1051. Le misure del
prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste
dall’articolo 9, comma 6, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,
sono incrementate, rispettivamente, di 1,35 per gli apparecchi di
cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera
b) a decorrere dal 1° gennaio 2019. La percentuale delle somme
giocate destinata alle vincite (pay-out) è f‌issata in misura non
inferiore al 68 per cento e all’84 per cento, rispettivamente, per
gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e let-
tera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale
di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
1098.Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta
di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall’articolo 6
bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all’articolo
1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
«dopo il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dopo
il 31 dicembre 2019» e le parole: «tali apparecchi devono essere
dismessi entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguen-
ti: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre
2020». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da am-
biente remoto non possono presentare parametri di funziona-
mento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente
in esercizio.
1132. Nelle materie di interesse del Ministero dell’interno
sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 17, comma 4 quater, del decreto legge 9 febbra-
io 2012, n. 5, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2019»;
1133.Nelle materie di interesse del Ministero dell’economia
e delle f‌inanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:
d) all’articolo 6, comma 21 sexies, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».
1139.Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia
sono disposte le seguenti proroghe di termini:
216, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
1) al comma 1, le parole: «dopo il 31 marzo 2019» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dopo il 31 luglio 2019»;
2) al comma 2, le parole: «decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle se-
guenti: «a decorrere dal 1° agosto 2019»;
b) all’articolo 3, comma 1 bis, del decreto legge 23 dicembre
2013, n. 146, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 21 febbra-
io 2014, n. 10, le parole: «f‌ino al 31 dicembre 2018» sono sostitui-
te dalle seguenti: «f‌ino al 31 dicembre 2019»;
1140. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa
sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) al comma 1 dell’articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n.
85, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
II
L. 9 gennaio 2019, n. 3. Misure per il contrasto dei reati con-
tro la pubblica amministrazione, nonché in materia di pre-
scrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e
movimenti politici (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 13 del 16
gennaio 2019).
1. 1.Al codice penale sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta
del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona
offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320,
321 e 346 bis»;
b) all’articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il se-
guente:
«La richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la que-
rela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti
dagli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321,
322 e 322 bis»;
c) l’articolo 32 quater è sostituito dal seguente:
«Art. 32 quater (Casi nei quali alla condanna consegue l’in-
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni
condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,
316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320,
321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis,
452 quater, 452 sexies, 452 septies, 452 quaterdecies, 501, 501 bis,
640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 644, commessi in danno
o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in rela-
zione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione»;
d) all’articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

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