LEGGE 30 giugno 2009, n. 85 - Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale. (09G0092)

Coming into Force14 Luglio 2009
Published date13 Luglio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/07/13/009G0092/CONSOLIDATED/20201231
Enactment Date30 Giugno 2009
Official Gazette PublicationGU n.160 del 13-07-2009 - Suppl. Ordinario n. 108
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

(Autorizzazione all'adesione)

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato "Trattato".

Art 2.

(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

Art 3.

(Autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato)

  1. Le autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

Art 4.

(Risarcimento del danno)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attivita' svolte conformemente al medesimo Trattato.

CAPO II ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA
Art 5.

(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

  1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituita la banca dati nazionale del DNA.

  2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Art 6.

(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intendono per:

  1. "DNA": acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;

  2. "profilo del DNA": sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;

  3. "campione biologico": quantita' di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;

  4. "reperto biologico": materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;

  5. "trattamento": qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

  6. "accesso": consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;

  7. "dati identificativi": dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

  8. "tipizzazione": complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

Art 7.

(Attivita' della banca dati nazionale del DNA)

  1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':

  1. raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

  2. raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

  3. raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;

  4. raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

Art 8.

(Attivita' del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

  1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':

  1. tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

  2. conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

Art 9.

(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

  1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

    1. i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;

    2. i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;

    3. i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

    4. i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

    5. i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

  2. Il prelievo di cui al comma 1 puo' essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non puo' essere effettuato se si procede per i seguenti reati:

    1. reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 390, del codice penale;

    2. reati di cui al libro II, titolo VII, capo

      I, tranne quelli di cui all'articolo 453, e capo II, del codice penale;

    3. reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis, del codice penale;

    4. reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;

    5. reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

    6. reati previsti dal codice civile;

    7. reati in materia tributaria;

    8. reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo e' effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

  4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.

  5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignita', del decoro e della riservatezza di chi vi e' sottoposto. Delle operazioni di prelievo e' redatto verbale.

  6. Il campione prelevato e' immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

Art 10.

(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)

  1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorita' giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito all'emanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale puo' chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

Art 11.

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

  1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, e' eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformita' degli stessi.

  2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.

  3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui puo' essere affetto l'interessato.

Art 12.

(Trattamento e accesso ai dati; tracciabilita' dei campioni)

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