DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216 - Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103

Coming into Force26 Gennaio 2018
Enactment Date29 Dicembre 2017
Published date11 Gennaio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/01/11/18G00002/CONSOLIDATED/20200430
Official Gazette PublicationGU n.8 del 11-01-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del Codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1 comma 83 della legge 23 giugno 2017, n. 103;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;

Su proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al codice penale

  1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:

Art. 617-septies. (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente). - Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

.

Art 2.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione.

  1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 103, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non puo' essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.»;

  2. all'articolo 114, comma 2, dopo le parole: «dell'udienza preliminare», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292»;

  3. all'articolo 267, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.»;

  4. all'articolo 268:

    1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. E' vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonche' di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.

    2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Puo' altresi' disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.»;

    2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessita' delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.»;

  5. i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

  6. all'articolo 329, comma 1, dopo le parole: «e dalla polizia giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste».

Art 3.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione

  1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 242, comma 2, le parole: «a norma dell'articolo 268 comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2»;

  2. dopo l'articolo 268 sono inseriti i seguenti:

    Art. 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.

    2. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso della facolta' di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonche' di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

    3. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.

    Art. 268-ter. (Acquisizione al fascicolo delle indagini). - 1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare e' disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.

    2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne da' contestualmente comunicazione ai difensori.

    3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facolta' di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui e' vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine puo' essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessita' del procedimento e del numero delle intercettazioni.

    4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice.

    5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.

    6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, puo' chiedere al giudice, con le modalita' e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.

    Art. 268-quater. (Termini e modalita' della decisione del giudice). - 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il...

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