DECRETO-LEGGE 26 luglio 1996, n. 393 - Interventi urgenti di protezione civile

Coming into Force27 Luglio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/07/27/096G0416/CONSOLIDATED/19960925
Enactment Date26 Luglio 1996
Published date27 Luglio 1996
Official Gazette PublicationGU n.175 del 27-07-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di realizzare immediati interventi di protezione civile, nonche' di rifinanziare il Fondo a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamita' del 1995.

  1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana e' autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

  2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

  3. All'attuazione degli interventi si provvede, tramite i prefetti competenti per territorio, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalita' di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

  4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

  5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi gia' finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento.

  6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure.

  7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi gia' loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, per opere dipendenti dalle calamita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonche' per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.

Art 1.

Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamita' del 1995. 1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana e' autorizzata la complessiva spesa di lire

250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

  1. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

    3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti.

  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

  3. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi gia' finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento, che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresi' ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente.

  4. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure. I commissari indiduati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure.

  5. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi gia' loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, per opere dipendenti dalle calamita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonche' per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.

Art 2.

Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto

  1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonche' per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

  2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalita' di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

Art 2.

Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto

  1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonche' per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

  2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali...

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