Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di immediati interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali e sismici verificatisi nei mesi da marzo ad ottobre 1995 in talune regioni, nonche' il dissesto idrogeologico nel comune di Camaiore;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni relative a precedenti eventi alluvionali, nonche' in materia di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Ambito di applicazione
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Le disposizioni del presente decreto sono volte a fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi:
a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nelle regioni: Basilicata il giorno 15 agosto 1995, Calabria dal 13 al 14 marzo 1995, Campania il 21 settembre 1995, Friuli-Venezia Giulia il 19 settembre 1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25 al 26 settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6 ottobre 1995, Lombardia il 3 luglio 1995 e dal 12 al 14 settembre 1995, Puglia il 30 agosto 1995, Sicilia dal 13 al 14 marzo 1995, il 31 luglio 1995 e nei giorni 13, 16 e 19 agosto 1995, Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995, Umbria dal 13 al 14 settembre 1995, Veneto dal 30 al 31 maggio 1995;
a seguito degli eventi sismici verificatisi nel giorno 10 ottobre 1995 nella provincia di Massa Carrara e nel giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia;
a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nei giorni 14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (Lucca).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivanente colpite.
Art
2.
Interventi a favore delle imprese
Per la ripresa dell'attivita' produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, e' assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.
Per le finalita' di cui al comma 1, e' assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di lire 30 miliardi per l'anno 1996.
Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sara' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art
2.
Interventi a favore delle imprese
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Per la ripresa dell'attivita' produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, e' assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996.
Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sara' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art
2.
Interventi a favore delle imprese
Per la ripresa dell'attivita' produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al presente decreto, e' assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.
Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996.
Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sara' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art
3.
Interventi a favore delle aziende agricole
Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonche' per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 ed individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni e le procedure della medesima legge.
All'onere finanziario di cui al presente articolo si provvede con la dotazione ordinaria del Fondo di solidarieta' nazionale per l'agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, integrata di lire 10 miliardi per l'anno 1996.
Art
4.
Contributi ai privati per gli eventi alluvionali
Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purche' legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', e' assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento della spesa per il ripristino conseguente al...