LEGGE 14 febbraio 1992, n. 185 - Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale

Coming into Force17 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/03/02/092G0226/CONSOLIDATED/20040423
Published date02 Marzo 1992
Enactment Date14 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.51 del 02-03-1992 - Suppl. Ordinario n. 47
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga. la seguente legge:

Art 1.

Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale

  1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale", di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni,aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e' incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

  2. Al maggior onere di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarieta' nazionale".iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

  3. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102

Art 2.

Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale

  1. Per far fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quelle zootecniche, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano,entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento stesso, nonche',tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere a quelle previste, dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa.

  2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.

  3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto,distinto per oggetto di spesa,delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.

  4. Le regioni sono tenute a rispettare le destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazionme si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art 2.

Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale

  1. Per far fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quelle zootecniche, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano,entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento stesso, nonche',tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere a quelle previste, dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa. 1

  2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.

  3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto,distinto per oggetto di spesa,delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.

  4. Le regioni sono tenute a rispettare le destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazionme si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1993, n. 250 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 e' sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall' articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185."

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1-bis) che "Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale."

Art 2.

Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale

  1. Per far fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quelle zootecniche, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano,entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento stesso, nonche',tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere a quelle previste, dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa. (1) 5

  2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.

  3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto,distinto per oggetto di spesa,delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.

  4. Le regioni sono tenute a rispettare le destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazionme si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

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