ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29
DICEMBRE 1995, N.560
All'articolo 1, al comma 1:
alla lettera a), le parole: "il 30 agosto 1995" sono sostituite
dalle seguenti: "nei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995"; dopo le parole: "Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995 sono inserite le seguenti: "nonche' il 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995 .; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994 e dal 19 al 20 settembre 1995, Emilia Romagna dal 22 al 26 dicembre 1995; nonche' a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nell'Agro
sarnese-nocerino nei mesi di luglio e agosto 1995";
alla lettera b), le parole: "nella provincia di Massa Carrara sono
sostituite dalle seguenti: " nelle province di Massa Carrara, Lucca e
La Spezia";
dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi dal
giorno 1 marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di Civitacampomarano
in provincia di Campobasso;
c-ter) a seguito della situazione di eccezionale attivita' di
aggressione del mare e del conseguente fenomeno erosivo verificatosi
sulla costa abruzzese nel dicembre 1995".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "imprese industriali, commerciali, -
e' inserita la seguente: "turistiche,";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva
di 40 miliardi di lire per l'anno 1996";
al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: " centoventi giorni ..
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "entro quarantacinque giorni";
al comma 2, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: " entro quarantacinque giorni ".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "comuni danneggiati" sono inserite le
seguenti: "a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),"; le parole: "entro trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: " entro quarantacinque giorni";
al comma 2, dopo le parole: "per le quali il sindaco ha emesso"
sono inserite le seguenti: ", entro quarantacinque giorni dal
verificarsi dell'evento,".
All'articolo 6:
al comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine
di consentire la ricostruzione, il comune provvede a rilocalizzare le unita' immobiliari distrutte in altro sito, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive
modificazioni";
al comma 6, le parole: "limitatamente alla parte in cui si e'
aperta la voragine" sono sostituite dalle seguenti: "nella parte relativa alla voragine ed alle unita' immobiliari crollate o
totalmente demolite ".
- All'articolo 7:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnata alla
Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della protezione civile un'ulteriore somma di lire 10 miliardi per gli eventi
calamitosi verificatisi nella regione Calabria.
2-ter. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
emanare ordinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, per consentire l'applicazione immediata del piano di emergenza predisposto dal prefetto di Parma, a seguito dell'evento franoso in localita' "La Lama del comune di Corniglio, comprensivo della evacuazione di beni e di persone e delle relative attivita' di assistenza e soccorso. Al relativo onere, fino ad un importo di lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, come rideterminata
nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n.550".
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"ART. 7-bis. - (Contributo straordinario all'Istituto nazionale di
geofisica).--1. Per l'attivita' svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n.225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di
lire 6.500 milioni nell'anno 1996.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, come rideterminata
nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n.550 ".
All'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane di
Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'articolo 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n.328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n.471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
1995, n.265.
1-bis. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di
cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente
provvedono alla riformulazione dei piani di intervento".
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"ART. 9-bis. - (Provvidenze per opere di prevenzione). -1. A
favore dell'Autorita' di bacino del fiume Tevere e' disposto uno stanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento e per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonche' per le opere di contenimento, di collegamento e di
prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.
2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo pari
a lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le...