Disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 5).

Parte I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'ISVAP

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, di attuazione della direttiva n. 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 109, commi 1 e 6, 110, comma 2, 112, comma 4, 116, comma 2, 120, commi 1 e 4, 121, comma 3, 183, comma 2 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

    1. «addetti all'attivita' di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano»: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;

    2. «addetti all'attivita' di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera»: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;

    3. «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione;

    4. «attivita' di intermediazione assicurativa»: l'attivita' che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attivita' e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;

    5. «attivita' di intermediazione riassicurativa»: l'attivita' che consiste nel presentare o proporre contratti riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attivita' e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;

    6. «banche»: le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    7. «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula un contratto assicurativo;

    8. «contratti standardizzati»: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;

    9. «contributo di vigilanza»: il contributo di cui all'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    10. «corsi in aula»: i corsi di formazione svolti da docenti sul luogo di lavoro o all'esterno, anche attraverso videoconferenza;

    11. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

    12. «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    13. «formazione a distanza»: la formazione conseguita, senza l'ausilio di docenti, esclusivamente attraverso l'utilizzo di materiale cartaceo o di strumenti informatici;

    14. «grandi rischi»: i rischi indicati all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    15. «imprese preponenti»: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    16. «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa;

    17. «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    18. «ISVAP» o «Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    19. «locali dell'intermediario»: le sedi o le dipendenze in cui opera l'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D del registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l'accesso sia sottoposto a forme di controllo;

    20. «mediatori o broker»: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;

    21. «periti assicurativi»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;

    22. «polizza di assicurazione della responsabilita' civile»: la polizza prevista dall'art. 110, comma 3 e dall'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    23. «Poste Italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta»: la societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

    24. «produttori diretti»: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;

    25. «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    26. «responsabili dell'attivita' di intermediazione»: le persone fisiche, individuate nell'ambito della dirigenza della societa' per la quale operano, a cui sono attribuiti poteri decisionali, nonche' funzioni di coordinamento e di controllo dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla societa';

    aa) «reti di vendita multilevel marketing»: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;

    bb) «societa' di intermediazione mobiliare o Sim»: le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    cc) «Stato aderente allo Spazio economico europeo»: uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

    dd) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

    ee) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo, in cui e' situata la residenza o la sede legale degli intermediari;

    ff) «Stato membro di prestazione»: lo Stato membro in cui gli intermediari, registrati nel proprio Stato membro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT