Il concorso di persone nel reato

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine373-396

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@1 Il concorso di persone

Il reato può essere commesso da uno o da più soggetti: in quest’ultimo caso, si parla di concorso di persone nel reato.

In particolare, si qualifica concorso eventuale di persone l’ipotesi in cui il reato, commesso da più persone, può essere realizzato anche da un unico soggetto (reato monosoggettivo); da esso si distingue il concorso necessario di persone, che si ha, invece, quando è la stessa norma incriminatrice che richiede, per l’esistenza del reato, una pluralità di soggetti.

Nel concorso necessario di persone (o reato necessariamente plurisoggettivo), è la stessa norma penale incriminatrice che prevede la presenza necessaria di più soggetti per la realizzazione del reato. In particolare, nei cd. reati plurisoggettivi propri tutti i soggetti sono assoggettati a pena, in quanto l’obbligo giuridico, la cui violazione integra il reato, incombe su ciascuno di essi (è il caso, ad esempio, del reato di associazione per delinquere o del reato di rissa, in cui tutti i soggetti sono tenuti all’osservanza del dovere imposto dalla norma penale); nei reati plurisoggettivi impropri, invece, uno o taluni soltanto dei soggetti attivi sono punibili poiché solo su di essi incombe l’obbligo giuridico di non tenere il comportamento vietato (si pensi, ad esempio, alla truffa). È possibile, peraltro, anche un concorso eventuale di persone (ex art. 110 c.p.) nel reato necessariamente plurisoggettivo.

La norma cardine del concorso eventuale di persone nel reato è l’, per il quale "quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita". Parlando genericamente di "reato", essa incrimina il concorso sia nei delitti sia nelle contravvenzioni.

Tale norma ha una funzione estensiva dell’ordinamento penale, in quanto consente di punire, oltre a coloro che realizzano una condotta tipica, corrispondente alla condotta prevista e punita da una norma penale incriminatrice, anche coloro che realizzano condotte cd. atipiche, ossia non previste dalla norma incriminatrice, e tuttavia rilevanti ai fini della commissione del reato.

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Si pensi, ad esempio, al reato di furto, che consiste nella condotta di chi si impossessa, sottraendola, della cosa mobile altrui: se Tizio realizza la condotta di sottrazione ed impossessamento, egli è punibile ai sensi dell’art. 624 c.p., in quanto realizza una condotta coincidente con quella prevista da tale norma incriminatrice. Se Caio ha istigato Tizio a commettere il reato di furto, pur senza partecipare alla condotta di sottrazione ed impossessamento, egli sarà punibile a titolo di concorso morale nel reato di furto ai sensi dell’art. 110 c.p.: se non ci fosse questa norma, egli non sarebbe punibile in base alla sola disposizione che sanziona il furto, non avendo realizzato un fatto corrispondente a quello previsto dall’art. 624 c.p.

@2 Elementi strutturali del concorso di persone nel reato

I requisiti essenziali del concorso di persone sono:pluralità dei soggetti: ai fini della sussistenza del concorso di persone non è necessario che tutti i soggetti siano imputabili (ossia capaci di intendere e di volere) o abbiano agito con dolo, poiché gli artt. 112 e 119 c.p. prevedono espressamente l’ipotesi in cui taluno dei concorrenti sia incapace di intendere e volere o agisca senza volontà colpevole (Mantovani, FiandacaMusco). Tuttavia, secondo parte della dottrina (Pannain) non si ha concorso di persone se al reato hanno partecipato anche soggetti non imputabili o non punibili poiché, in questi casi, il soggetto incapace o non colpevole che commette il reato è uno strumento nelle mani di chi lo ha istigato, per cui è soltanto quest’ultimo che dovrà rispondere del reato commesso in qualità di "autore mediato" (si pensi, ad esempio, a Tizio che istiga Caio, minorenne, ad uccidere Sempronio); realizzazione di un reato: occorre che più soggetti abbiano commesso un reato, consumato o tentato (il minimo indispensabile perché possa aversi un concorso punibile è che siano realizzati gli estremi di un delitto tentato). Il reato consumato o tentato può essere materialmente posto in essere da uno o alcuni soltanto dei concorrenti, da ciascuno dei concorrenti o da tutti i concorrenti insieme, qualora ognuno di essi ponga in essere soltanto una parte dell’intera condotta tipica. Per quanto riguarda la natura giuridica del reato commesso da più persone in concorso tra di loro in dottrina si discute se si tratti di un unico reato o se, piuttosto, siamo in presenza di una pluralità di reati, tanti quanti sono i concorrenti. Deve ritenersi che, nonostante alcuni autori (Massari) aderiscano a quest’ultima tesi, affermando che ciascun concorrente realizza una condotta autonoma e distinta, il reato concorsuale è un reato unico, poiché le condotte si fondono tra di loro, realizzando un’unica offesa al bene penalmente protetto;

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  1. il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato comune: tale contributo può essere materiale (concorso materiale nel reato), se il soggetto interviene personalmente nella serie degli atti che danno vita all’elemento materiale del reato (FiandacaMusco), oppure , se consiste nel far sorgere o nel rafforzare il proposito criminoso di chi eseguirà materialmente il reato (istigazione) o nel facilitarne la preparazione o l’attuazione (agevolazione).

    In particolare, le attività punibili a titolo di concorso sono quelle che:

    - risultano indispensabili ai fini della realizzazione del reato, senza le quali il reato non si sarebbe verificato;

    - determinano la nascita o il rafforzamento della volontà criminosa dell’agente (Cass. 6-10-1987);

    - facilitano o agevolano la commissione del reato, che senza tale contributo sarebbe stato realizzato con maggiori difficoltà (FiandacaMusco; Cass. 18-4-1988).

    Pertanto, il contributo concorsuale assume rilevanza sia quando costituisce condizione necessaria dell’evento lesivo, sia quando assume la forma del contributo agevolatore, cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. L’agevolazione è un contributo apprezzabile alla commissione del reato mediante il rafforzamento del proposito criminoso o la facilitazione dell’attività degli altri concorrenti, che aumenta la possibilità della produzione del reato (ad esempio, è escluso il concorso nel delitto di coltivazione di piantine di canapa indiana in capo a persona che occasionalmente aveva provveduto a innaffiarle, trovandosi insieme con il proprietario delle piante, autore dell’illecito: Cass., IV, 22-5-2007).

    Secondo alcuni il contributo (morale o materiale) è penalmente rilevante anche se la condotta del soggetto si è rivelata inutile dannosa per il compimento del reato, ma appariva idonea ad accrescere le probabilità di verificazione del reato stesso (Albeggiani).

    Forme di concorso morale, oltre all’istigazione finalizzata a far nascere o a rafforzare il proposito criminoso, sono (Mantovani):accordo criminoso, che si ha quando più persone si accordano per commettere un reato e per fornire ciascuno un determinato contributo, riconducibile, in definitiva, all’istigazione reciproca;

    - i suggerimenti per la commissione di un reato (si pensi, ad esempio, ai consigli forniti da un abile ladro ad alcuni soggetti che intendono commettere un furto). Essi rappresentano una condotta rilevante ai fini del concorso nel reato, sia come contributo materiale, poiché gli autori non chiederebbero un parere se fossero in grado di attuare da soli il reato, sia come contributo morale, poiché l’apprendimento di tecniche che agevolino

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    l’azione o ne diminuiscano i rischi rafforza inevitabilmente la volontà criminosa degli autori materiali (Cass, V, 19-2-1994);promessa di un aiuto che verrà dato dopo la commissione del reato, se ha determinato o rafforzato l’altrui proposito criminoso. Viceversa, non può costituire concorso nel reato l’aiuto prestato dopo la commissione del reato, il quale potrà dare luogo a responsabilità per altro reato (favoreggiamento, ricettazione etc.).

    A volte è stato ritenuto sussistente il concorso morale anche nel semplice caldeggiare l’altrui proposito criminoso. In ogni caso, non può esservi concorso morale se manca un’effettiva influenza sulla psiche dell’esecutore materiale del reato (FiandacaMusco). Pertanto, anche il mettere a disposizione un appartamento che serve da rifugio e nascondiglio agli esecutori materiali di un reato costituisce concorso morale nel reato commesso, poiché ne agevola la realizzazione e rafforza la volontà degli esecutori materiali (Cass., I, 19-10-1988).

    Poiché, come sopra evidenziato, la condotta punibile a titolo di concorso nel reato è soltanto quella che consiste nella materiale partecipazione al fatto o nell’istigazione e nel rafforzamento della volontà criminosa del complice, la semplice conoscenzaadesione morale assistenza inerte non sono punibili a titolo di concorso nel reato (ad esempio, non integra concorso la mera presenza in un’abitazione nella quale si consuma il reato di cessione di stupefacenti) (Cass., IV, 30-3-1998).

    La questione della punibilità delle condotte di concorso appare particolarmente delicata nei casi di connivenza, che consiste nell’assistere passivamente alla commissione di un reato. La distinzione tra connivenza (non punibile) e concorso nel reato va individuata in ciò: mentre la connivenza consiste in un comportamento passivo, il concorso punibile presuppone un comportamento che contribuisce alla realizzazione del delitto, che agevola l’opera degli altri concorrenti o ne facilita l’esecuzione (Cass., I, 19-7-1988).

    Da quanto detto è possibile distinguere:del reato, che materialmente compie l’azione esecutiva del reato, e il , che è il soggetto che, assieme ad altri, esegue tale azione tipica;

    - il partecipe (o complice), che pone in essere una condotta che, di per sé, non integra la fattispecie del reato. Si...

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