Il reato circostanziato

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine397-426

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@1 Nozione

Il codice penale, oltre a prevedere gli elementi essenziali del reato (soggetto attivo, condotta, evento, elemento soggettivo etc.), senza i quali il reato non può esistere, disciplina anche i cd. elementi accidentali, ossia elementi accessori, che stanno intorno (circum stant) a un reato e che non incidono sulla sua esistenza ma soltanto sull’entità della pena.

In presenza di una o più circostanze il reato assume quella particolare forma di manifestazione chiamata reato circostanziato, nel quale, come sopra anticipato, devono distinguersi:

- gli elementi costitutivi, necessari perché il reato si realizzi (essentialia delicti);

- gli elementi accidentali ed eventuali (accidentalia delicti), rappresentati appunto dalle circostanze, senza le quali il reato si realizzerebbe lo stesso. Gli effetti delle circostanze riguardano, infatti, soltanto la pena da infliggere, comportando un aumento o una diminuzione della stessa a seconda della loro portata attenuante aggravante

Le circostanze del reato consentono di:

- adattare la pena alla reale portata offensiva del fatto commesso, tenendo conto di tutte le circostanze che si verificano nel caso concreto; ciò permette di realizzare una sempre maggiore individualizzazione della responsabilità penale, adeguando l’entità della pena all’effettiva gravità del fatto;

- limitare la libertà (meglio, la discrezionalità) del giudice nello stabilire la pena, poiché egli dovrà infliggere la sanzione attenendosi ai limiti minimi e massimi che derivano dall’applicazione delle circostanze.

Si pensi al caso in cui Tizio commetta un omicidio, punito dall’art. 575 c.p. con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Se ha agito in quanto determinato da uno stato d’ira, a causa della provocazione della vittima, Tizio può beneficiare della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p. (attenuante della provocazione) vedendo la sua sanzione scendere da una penabase di anni ventuno ad una pena di anni quattordici.

Qualora sussista, invece, l’aggravante della premeditazione, a Tizio verrebbe applicata la pena dell’ergastolo anziché della reclusione.

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@2 Classificazione delle circostanze

Le circostanze del reato possono essere classificate nel seguente modo:

  1. circostanze aggravanti, che comportano l’aumento della penabase stabilita per il reato (aumento quantitativo); a volte, però, possono anche modificare qualitativamente la sanzione, comportando il passaggio da un tipo di pena all’altro (es.: applicazione di una pena detentiva invece di una pena pecuniaria o, come nell’esempio sopra fatto, passaggio da una pena detentiva temporanea all’ergastolo); circostanze attenuanti, che riducono la sanzione quantitativamente (se riguardano la stessa pena prevista per il reato semplice) o qualitativamente (se determinano il passaggio ad un tipo diverso di pena);

  2. circostanze comuni, le quali sono applicabili a tutti i reati con i quali non sono incompatibili e che sono previste nella parte generale del codice penale (artt. 61 e 62, 112 e 114 c.p.); circostanze speciali, che si applicano soltanto a determinati reati (es.: artt. 625 e 626 c.p.);

  3. circostanze a efficacia comune, nelle quali l’aumento o la diminuzione della pena si calcolano avendo come riferimento la pena base, e circostanze a efficacia speciale, nelle quali gli aumenti e le diminuzioni di pena sono determinate dal legislatore in maniera autonoma rispetto alla pena prevista per il reatobase;

  4. circostanze a effetto comune, che comportano un aumento o una diminuzione di pena fino a un terzo della pena base, e circostanze a effetto speciale, che comportano un aumento o una diminuzione di pena superiore a un terzo della pena base;

  5. circostanze oggettive, che riguardano: la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione; la gravità del danno o del pericolo; le condizioni o le qualità personali dell’offeso. Da esse si distinguono le circostanze soggettive, che riguardano l’intensità del dolo o il grado della colpa, le condizioni e le qualità personali del colpevole, i rapporti fra il colpevole e l’offeso. Tale distinzione rileva, specie nell’ambito del concorso di persone, ai fini della loro estensione a tutti i compartecipi, in quanto le circostanze soggettive si applicano soltanto ai soggetti ai quali si riferiscono, mentre le circostanze oggettive si applicano a tutti i concorrenti nel reato;

  6. circostanze definite, espressamente individuate dalla legge, la quale prevede, per tali circostanze, un’esauriente disciplina giuridica attribuendole specificamente a determinati reati (es.: l’omicidio aggravato dall’uso di sostanze velenose); circostanze generiche indefinite), che prevedono un

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    aumento o una diminuzione della pena in termini generici, nel senso che il legislatore utilizza formule vaghe, lasciando al giudice l’interpretazione che meglio si adatta al caso di specie: si pensi, ad esempio, alla circostanza aggravante del "fatto di rilevante gravità" o alle attenuanti indicate dall’art. 62bis c.p., che prevede le circostanze "tali da giustificare una diminuzione della pena" (cd. attenuanti generiche);

  7. circostanze intrinseche, che riguardano la condotta illecita (ad esempio, aver adoperato sevizie); circostanze estrinseche, che non riguardano l’esecuzione del reato, ma consistono in fatti successivi (ad esempio, l’essersi adoperato per riparare il danno ex art. 62, n. 6, c.p.).

    @3 I criteri di identificazione delle circostanze

    Se il più delle volte non si pongono problemi interpretativi nell’individuazione delle circostanze, in alcuni casi può non essere agevole comprendere se un certo elemento rappresenta una circostanza o un elemento essenziale del reato.

    A questo proposito in dottrina sono state elaborate varie teorie per distinguere le circostanze dagli elementi essenziali del reato.

    La tesi tradizionale ritiene che se l’elemento serve a distinguere il reato dal fatto lecito o da un altro crimine, si tratta di un elemento costitutivo del reato; viceversa, se interviene esclusivamente sull’entità della pena, è una circostanza.

    Un’altra tesi (Mantovani) afferma che le circostanze sono una specificazione, un particolare modo di essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali del reato semplice.

    Ad esempio, le cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o esposte per necessità alla pubblica fede (art. 625 c.p.) sono una specie della cosa mobile che costituisce l’oggetto del reato di furto (art. 624 c.p.).

    Tuttavia, l’orientamento più recente ritiene opportuno procedere a una valutazione caso per caso. Si afferma, cioè, che per distinguere gli elementi costitutivi dalle circostanze occorre accertare, caso per caso, analizzando la struttura della norma penale, se il legislatore ha inteso attribuire a un elemento un ruolo semplicemente accessorio, con conseguente incidenza soltanto sulla sanzione, oppure un significato così rilevante da incidere sul precetto.

    Va detto che la differente qualificazione di un elemento del reato come

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    elemento essenziale o come circostanza assume particolare importanza, se si pensa al diverso sistema d’imputazione delle circostanze rispetto alle consuete regole di imputazione degli elementi costitutivi del reato.

    In base all’art. 59, 2° comma, c.p., così come riformato dalla L. 7-2-1990, n. 19, le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

    Oltretutto, le circostanze concorrono con le circostanze di segno opposto, per cui la loro individuazione è rilevante ai fini del cd. giudizio di bilanciamento (vedi infra).

    @4 Circostanze che escludono la pena

    L’art. 59 c.p. oltre a menzionare le circostanze che attenuano o aggravano la pena, parla di circostanze che escludono la pena. Al fine di evitare ogni possibile confusione, va detto che queste ultime circostanze altro non sono che cause di giustificazione (es.: legittima difesa), da tenere distinte dalle circostanze del reato oggetto di questo Capitolo.

    Inoltre, le circostanze del reato non devono essere confuse con le cd. circostanze improprie, cioè con i parametri indicati dall’art. 133 c.p. per la valutazione della pena a opera del giudice.

    @5 I criteri di imputazione delle circostanze

    La disciplina relativa alla imputazione delle circostanze è contenuta negli artt. 59 e 60 c.p.

    In particolare, l’art. 59, 1° comma, c.p. prevede che "le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti".

    Per le attenuanti, pertanto, si applica un criterio di imputazione oggettiva, secondo cui le circostanze attenuanti esistenti sono sempre applicabili a favore del reo, anche se da lui non conosciute o ritenute per errore inesistenti.

    Al 2° comma, l’art. 59 c.p. si occupa delle circostanze aggravanti, stabilendo che le stesse "sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute

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    ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".

    Come si può notare, è radicale la differenza d’imputazione rispetto alle circostanze attenuanti, poiché le circostanze aggravanti si applicano in base a un criterio soggettivo, ossia soltanto se sono conosciute dal reo o se sono state ignorate per colpa o per errore determinato da colpa (ad esempio, per negligenza).

    L’imputazione soggettiva delle aggravanti è dovuta alla modifica dell’art. 59 c.p. a seguito della L. n. 19/1990, prima della quale anche le circostanze aggravanti rispondevano al criterio dell’imputazione oggettiva. Con tale modifica il legislatore ha voluto liberare il campo dai dubbi di legittimità costituzionale che gravavano sul criterio di imputazione oggettiva delle circostanze, ritenuto contrastante con il principio di colpevolezza, in quanto l’attribuzione oggettiva delle circostanze aggravanti...

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