Il concorso di reati

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine305-314

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@1 Profili generali

Si ha concorso di reati quando uno stesso soggetto viola più norme penali o viola più volte la stessa norma e deve, perciò, rispondere di più reati.

Il concorso di reati si distingue in:

- concorso materiale, nel quale i vari reati sono realizzati con una pluralità di azioni od omissioni (es.: Tizio ruba, poi commette sequestro di persona, poi uccide);

- concorso formale ideale), nel quale più reati vengono posti in essere mediante una sola azione od omissione (es.: Tizio, facendo esplodere una bomba, uccide più persone).

Anche se in entrambe le ipotesi ci troviamo in presenza di una pluralità di reati, il trattamento sanzionatorio non è lo stesso. Infatti, nel concorso materiale si applicano tante pene quanti sono i reati commessi (cumulo materiale), mentre nel concorso formale il reo soggiace alla pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (cumulo giuridico

Sussiste un ulteriore criterio per definire il quadro sanzionatorio delle ipotesi di concorso: l’assorbimento. In base a tale criterio si applica soltanto la pena maggiore, restando assorbite le pene minori (poena major absorbet minorem). Il nostro sistema penale ignora il criterio dell’assorbimento, che anche negli altri ordinamenti non viene accolto come esclusivo, ma alternativamente al cumulo giuridico (come nel codice lussemburghese e nel codice bulgaro) o a entrambi gli altri due criteri (come nel codice russo e in quello polacco). È previsto dal codice tedesco per il concorso formale eterogeneo.

Le norme in materia di concorso di reati subiscono deroghe nei casi di unificazione legislativa di più fatti criminosi in un solo reato (ad esempio, nella rapina sono comprese le fattispecie del furto e della violenza privata); si tratta, in particolare, delle fattispecie del reato continuato , che affronteremo nei prossimi Capitoli.

Non si ha concorso di reati, infine, ma concorso apparente di norme (vedi Cap. 29) quando una medesima condotta soltanto in apparenza risulta riconducibile a più fattispecie incriminatrici, mentre in realtà integra un solo reato.

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@2 Unità e pluralità di reati

Prima di approfondire le tematiche sopra introdotte, occorre soffermarsi sul concetto di unità e pluralità di reati, basilare nella teoria del concorso di reati, in quanto consente di:

- distinguere il concorso formale dal reato continuato (vedi Cap. 30);

- stabilire quando ci si trovi davanti ad un bis in idem processuale (art. 649 c.p.p.) (si ha bis in idem quando l’imputato, prosciolto o condannato con sentenza definitiva, viene nuovamente giudicato per il medesimo fatto);

- determinare, quando più norme sembrano applicabili allo stesso fatto, se si è in presenza di un concorso apparente di norme o di un concorso effettivo di reati.

Stabilire in quali casi il soggetto, con il suo comportamento, pone in essere un solo reato e in quali, invece, pone in essere più reati non è operazione agevole. La dottrina, sul punto, si è divisa, dando vita a due filoni interpretativi:concezione naturalistica, per la quale vi è una sola azione in presenza di un unico comportamento o di più comportamenti contestuali in stretta connessione cronologica. Secondo alcuni, invece, si ha un solo reato se c’è un unico evento naturalistico o un’unica volontà criminosa;concezione normativa, secondo la quale l’unità o la pluralità di reati deve essere ricavata facendo riferimento esclusivamente alla norma penale incriminatrice, l’unico parametro sicuro per stabilire se un determinato comportamento è valutato dal diritto penale come un unico reato o come più reati. Le due tesi, tuttavia, tendono ad avvicinarsi poiché, in ogni caso, l’unicità della condotta richiede il legame finalistico che lega i singoli comportamenti e la contestualità dei medesimi, che devono susseguirsi senza apprezzabili fratture temporali.

Inoltre, sotto un diverso profilo, il concorso di reati viene distinto in concorso omogeneo, se è violata un’unica disposizione di legge (e, quindi, è commesso un unico tipo di reato) e concorso eterogeneo, se sono violate più disposizioni di legge, con conseguente commissione di reati di tipo diverso. Pertanto, come vedremo nei paragrafi successivi, può aversi:concorso formale omogeneo, se con una sola azione od omissione sono commessi più reati dello stesso tipo (ad esempio, Tizio guida ubriaco la propria autovettura e uccide tre persone);concorso formale eterogeneo, se con una sola azione od omissione sono commessi reati di tipo diverso (ad esempio, atti osceni in luogo pubblico e violenza sessuale);

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concorso materiale omogeneo, se con più azioni od omissioni viene commesso più volte lo stesso tipo di reato (ad esempio, Tizio commette una rapina a Tivoli e una a Roma);concorso materiale eterogeneo, che si ha quando con una pluralità di...

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