Il giudice e il pensiero sociale cristiano

AutoreSteiner U.
Pagine1355-1360
1355
Udo Steiner
(traduzione a cura di Andrea Sandri)*
IL GIUDICE E IL PENSIERO SOCIALE CRISTIANO
Sommario: I. Dignità umana e diritti sociali. - II. Giurisdizione e giustizia. - 1. Giurisdizione e giustizia
nell’Antico Testamento. - 2. La giurisdizione moderna. - 3. Il primato del legislatore. - III. Il principio
di solidarietà. - IV. Il giudice “misericordioso” come modello? - 1. Il giudice e il vincolo legislativo. -
2. La legittima competenza sociale nelle controversie giuridiche sociali. V. Osservazioni finali.
I. Dignità umana e diritti sociali
Aldo Loiodice nel suo contributo per gli scritti in onore di Papa Giovanni Paolo II1
ha sollevato una questione molto interessante che anche in Germania è tutt’altro che
priva di significato. Si tratta dell’ausilio che la dottrin a sociale cattolica può dare
all’interpretazione della Costituzione. La dottrina sociale cattolica e il Grundgesetz te-
desco concordano nell’inviolabilità della dignità dell’uomo (Art. 1 Abs. 1) e ne lla ga-
ranzia dello Stato sociale (Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 Satz 1). Anche la Costituzione
della Repubblica italiana contiene enunciati centrali sulla condizione sociale dell’essere
umano (Artt. 4 com. 1, 29 com. 1, 35, 36, 38 com. 5)2. Da un punto di vista cristi a-
no la dignità umana e i diritti sociali d ell’ind ividuo sono egualmente fondati nel-
l’esser e sta to creato l’uomo a immagine e som iglianza di Dio3. L’etica soc iale cri-
stiana e, in part icolare, la dottrina sociale cattolica annoverano tra i loro principi
portanti quei valori f ondamentali e quelle idee guida che in Germania sono de ter-
minanti anche per la discu ssione laica su lle politiche sociali e per la legi slazione
nel campo dei diritti sociali: responsabilità individuale , concetto di personalità,
giustizia, matrimonio e famiglia, principi di solidarietà e di sussidiarietà, sostenibi-
lità, intesa anche come r esponsabilità verso le generazioni future4. Nella prospetti-
va dell ’ordina mento gi uridico tedesco , che attribu isce al giudice una po sizione ce n-
trale n ella struttura costituzionale e s tatale (Art. 9 2 GG) e che ha nel Bundesverfas-
sungsger icht un tribunale cui è principalmente assegnato lo scopo dell’attuaz ione
dei diritti fondamen tali e dell’uomo, assume centrale i mportan za chiedersi se e in
che misura il pensiero sociale cristiano, che si basa sui pr incipi e sui fondamenti
della dottrina soc iale cattolic a, p ossa i ncidere legi ttimamen te su ll’interpretazi one e
sull’app licazione del diritto vigente da parte del giudice. Viene qui in evidenza il
ruolo de l giudice n ell’auto noma attività gi urisdizionale, co m’essa è co nfigura ta
dalla l egge sul Tribunale sociale [Sozialg ericht], quando si tratti di inte rpretare e di
applicar e un diri tto sociale altamente complesso e codificato in dodici volumi. S o-
no so prattut to i concetti d i “gi ustizia s ociale” e d i “solidarie tà” a rive stire una par-
ticolare rilevanza nella discussione sullo Stato sociale in Germania.
* Assegnista di Ricerca di Diritto Costituzionale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
1 AA.VV., Giovanni Pa olo II. Le vie della giustizia. Itinera ri per il terzo millennio. Omaggio dei gi u-
risti a Sua Santità nel XXV anno di pontificato, a cura di A. LOIODICE e M. VARI, 2003, 26 s.
2 Vedi A. WEBER, Europä ische Verfassungsvergleichung, 2010, cap. 6 IV 2 e 3, 86 ss., numeri a mar-
gine 12 ss.
3 Vedi U. STEINER in Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia, cit., 311.
4 Vedi MARX/WUHLSDORF, Christliche Sozialethik, 2002, 144 s., 170. Inoltre A A.VV., Handbuch der
katholischen Soziallehre, a cura di RAUSCHER, 2008; K. LEHMANN, Soziale Gerechtigkeit in Zeiten des
Umbruchs, Festschrift für Udo Steiner, 2009, 495.

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