Magistrati e cariche pubbliche elettive e di governo: sull'introduzione di limiti più restrittivi per il transito in politica e del divieto di rientro nei ranghi della magistratura al termine del mandato. Profili costituzionali

AutoreNacci M.G.
Pagine1279-1299
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Maria Grazia Nacci
MAGISTRATI E CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO:
SULL’INTRODUZIONE DI LIMITI PIÙ RESTRITTIVI
PER IL TRANSITO IN POLITICA E DEL DIVIETO DI RIENTRO NEI
RANGHI DELLA MAGISTRATURA AL TERMINE DEL MANDATO.
PROFILI COSTITUZIONALI.
SOMMARIO: I. Pr emessa. - II. Eleggibilità, indipendenza ed imparzialità dei magistrati: un diffic ile bilan-
ciamento. - III. Rilievi critici in ordine all’attuale quadro normativo. La posizione del CSM. - IV. Il
dibattito i n Parlamento. Sull’introduzione di un obbligo di abbandono dell’ordine giudiziario. - V.
Accesso dei magistrati a cariche elettive e iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a par-
titi politici: davvero due ipotesi diverse? Note critiche sulla sentenza della Corte costituzionale
n.224/2009. - VI. Rilievi conclusivi.
I. Premessa
La notevole tensione che, da tempo, si registra in Italia nei rapporti tra magistratu-
ra e politica ha reso il tema della conflittualità istituzionale di centrale rilievo (anche)
nel dibattito costituzionalistico, ove numerosissime sono le questioni aperte1.
Tra queste, un nodo problematico, che contribuisce ad alimentare la tensione ed a
rendere poco equilibrate le relazioni fra i due poteri in esame, concerne lattivismo po-
litico dei magistrati ed in particolare la partecipazione degli stessi alle competizioni e-
lettorali in generale (politiche ed amministrative), nonché il loro coinvolgimento in
ruoli di amministrazione attiva presso enti pubblici.
Si tratta, invero, di un fenomeno dalle dimensioni ormai significative che, nel con-
tribuire a rendere incerti i confini fra giustizia e politica, pone numerosi problemi sul
piano del diritto costituzionale.
Una più che autorevole dottrina2, agli albori dellesperienza repubblicana italiana,
ha sottolineato lintima incompatibilità della funzione giurisdizionale con lesercizio
delle cariche politiche attive «sia perché lattività politica può turbare la serenità ed
imparzialità del magistrato (o quanto meno laltrui fiducia nella sua serenità ed impar-
zialità), sia perché non pare opportuno accentrare in una stessa persona funzioni legi-
slative (e quindi necessariamente anche politiche) e giurisdizionali».
Ed invero, lesercizio di una carica pubblica elettiva o di governo in genere con-
sente (e a volte presuppone) linstaurazione di stabili rapporti e vincoli con una deter-
minata parte politica, circostanza che, ove lagente sia un magistrato, non può non sol-
levare delicati profili di compatibilità con numerosi principi costituzionali, in primis,
quelli di indipendenza ed imparzialità della magistratura.
Proprio lesigenza di salvaguardare i predetti valori e principi di particolare rilievo
costituzionale, di recente, ha portato la Consulta3 ad escludere lincostituzionalità di
quella limitazione della sfera politica dei magistrati operata dal legislatore italiano at-
1 Si vedano, al riguardo, i vari contributi di riflessione pubblicati sul tema ‘I l difficile equilibrio tra
politica e magistratura: per un dibattito all’interno dei principi costituzionali’ sul sito www.federalismi.it,
Editoriale del 6 agosto 2008, sommario n.16. Sul tema, si veda, altresì, V. TONDI DELLA MURA, L’indagine
penale ai tempi di « Dagospia» (prime riflessioni sull’informazione e la democra zia dopo «Wikileaks»), sul
sito www.federalismi.it, n.6/2011.
2 P. CALAMANDREI, Lezioni sull’ordinamento giudiziario, Firenze, 1953, 39.
3 Cfr. sentenza n. 224/2009, di cui si dirà oltre.
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traverso la previsione del divieto di iscrizione e partecipazione sistematica e continua-
tiva a partiti politici [sancito dallart.3, comma 1, lett. h), d.lgs. n.109/2006].
Sebbene, come si avrà modo di rilevare, la Corte in tale pronuncia abbia tenuto
ben distinte le due ipotesi iscrizione e partecipazione di un magistrato alla vita di un
partito politico, da un lato, e candidatura ad una carica elettiva, dallaltro, in qualche
modo escludendo la necessità di una compressione dei diritti politici del magistrato an-
che in relazione a tale ultima ipotesi si cercherà di dimostrare che lesercizio di una
carica politica appare idoneo a ledere limmagine di imparzialità del magistrato almeno
quanto la sua iscrizione e partecipazione alla vita di un partito, con la conseguente op-
portunità di un intervento riformatore anche in ordine alla partecipazione alle competi-
zioni elettorali ed alla assunzione di incarichi di governo.
Il descritto percorso argomentativo postulerà una ricognizione critica dellattuale
quadro normativo, al fine di evidenziare i profili problematici della disciplina vigente,
quale passaggio prodromico rispetto alla prospettazione delle possibili direttrici di una
riforma della materia il più possibile rispettosa dei vari valori e principi costituzionali
che entrano in gioco nel caso di cui ci si occupa.
In questa sede, pertanto, con lobiettivo di offrire un contributo allelaborazione ed
alla verifica della compatibilità costituzionale di nuove soluzioni normative idonee a
favorire un sereno ed equilibrato svolgimento delle funzioni pubbliche coinvolte, nella
prospettiva della individuazione di un equo bilanciamento tra diritti costituzionalmente
garantiti agli appartenenti alla magistratura al pari di ogni altro cittadino ed i valori co-
stituzionali attinenti alla speciale posizione degli stessi nellambito dellordinamento
giuridico, si intende indagare, sul piano del diritto costituzionale, appunto, il profilo dei
limiti «possibili» allesercizio dei diritti politici da parte dei magistrati, limiti ulteriori
rispetto a quelli attualmente esistenti, quale strumento di ripristino dei confini tra il p o-
tere giudiziario ed il potere politico e legislativo.
II. Eleggibilità, indipendenza ed imparzialità dei magistrati: un difficile bilanciamento
Come già rilevato, la tematica di cui ci si occupa in questa sede involge vari prin-
cipi costituzionali, non solo limparzialità e apoliticità della funzione giurisdizionale,
ma anche il più generale principio di separazione dei poteri4, in particolare sotto il pro-
filo dellautonomia del Parlamento (e in generale delle assemblee elettive e degli orga-
ni di governo) e dellindipendenza della magistratura.
È appena il caso di ricordare che lessere imparziali ed indipendenti è il primo e
più importante degli speciali doveri che la Costituzione italiana impone ai magistrati
quale «contraltare» di quella particolare disciplina5 loro riservata in ragione della na-
tura della funzione svolta da tali pubblici dipendenti che ne assicura una posizione
del tutto peculiare nellambito dellordinamento giuridico.
Nel consolidato insegnamento del giudice delle leggi, limparzialità e lindipen-
denza della magistratura6 rappresentano valori fondamentali da tutelarsi non solo con
4 Cfr. A. CERRI, Poteri (divisione dei), in Enc. giur., Roma, 1990; F. MODUGNO, Poter i (divisione
dei), in Nov. Dig. It., XIII, Torino, 1966, 472 ss.; AA.VV., Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale,
(Annuario AIC 2004), Padova, 2008, 61. Per alcune riflessioni sulla dialettica della separazione dei p oteri,
cfr. V. TONDI DELLA MURA, I rischi della competizione regolativa e valoriale fra i diversi poter i dello Stato
(riflessioni a margine del «caso Englaro»), in www.rivistaaic.it.
5 Contenuta nel titolo IV della parte II, artt. 101 ss. Cost.
6 Cfr. artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost. Sul tema si vedano, tra gli altri, S. BARTOLE, Auto-
nomia e indipendenza dell’ordine giudiziario , Padova, 1964; A. PIZZORUSSO, L’ordinamento giudiziario,
Bologna, 1974; ID., L’organizzazione della giustizia in Italia, Torino, 1990; AA.VV., Magistratura, CSM e

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