Aspetti problematici del giudizio di ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità sulle leggi in via principale: la conoscenza dei presupposti di fatto

AutoreCassetti L.
Pagine1205-1213
1205
Luisa Cassetti
ASPETTI PROBLEMATICI DEL GIUDIZIO DI RAGIONEVOLEZZA
NEL SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ
SULLE LEGGI IN VIA PRINCIPALE:
LA CONOSCENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO*
SOMMARIO: I. Giudizio sulle leggi in via principale e complessità dei ricorsi dopo la riforma costituzionale
del 2001. - II. Gli spazi e le potenziali virtù dell’accertamento dei presupposti di fatto. Le incongruen-
ze degli esiti del giudizio di ragionevolezza nel riformato sindacato di c ostituzionalità delle leggi in
via principale. - 1. La ragionevolezza della legislazione statale in materia di politica economica. I pr e-
supposti di fatto della legislazione censurata restano nell’ombra. - 2. La presunta “superiorità” della
scelta legislativa s tatale nella difesa della concorrenzialità del mercato di riferimento. - III. Accerta-
mento dei fatti, giudizio di ragionevolezza e legittimazione della Corte costituzionale nel sistema.
I. Giudizio sulle leggi in via principale e complessità dei ricor si dopo la riforma co-
stituzionale del 2001
È noto che, a seguito della riforma del controllo sulle leggi in via dazione intro-
dotta nel revisionato art. 127 Cost. (l. cost. n. 3 del 2001), la doppia anima del nostro
modello di giustizia costituzionale accentrata, in cui convive il giudizio sulle compe-
tenze tra enti e il controllo sulla costituzionalità delle leggi, ha vissuto un consistente
sbilanciamento verso il primo polo, con conseguente contrazione dei tempi e dello spa-
zio dedicati al giudizio sulle leggi in via incidentale che, prima di quella riforma, occu-
pava i due terzi delle controversie.
Questa tendenza, legata alla crescente conflittualità Stato-regioni sullinterpreta-
zione delle competenze legislative riformate nel 2001 e allinevitabile ruolo arbitrale
assunto dalla Corte nellultimo decennio, sembra ormai una costante del nostro sistema
di giustizia costituzionale: i dati ufficiali della Corte evidenziano come nel 2010 la
quantità di pronunce rese nel giudizio principale sia stata addirittura la più alta di sem-
pre (141). A fronte di questo dato, le pronunce del 2010 rese nel sindacato sulle leggi
in via incidentale hanno fatto registrare la percentuale più bassa dal 1956 ad oggi (211,
pari a circa il 56% del totale)1.
Posizionatasi al centro della conflittualità sulle competenze, originata in larga mi-
sura da una tecnica del riparto delle competenze legislative tuttaltro che priva di in-
congruenze, lacune e contraddizioni, la Corte si è trovata direttamente coinvolta nelle
vicende processuali di queste controversie che contemplano sempre più spesso forme
diverse di negoziazione tra le parti relativamente ai ricorsi. Talora la negoziazione si
sostanzia nella stipula di accordi, formali o informali, i quali di fatto portano fuori
dallalveo della giustizia costituzionale le controversie tra legislatore nazionale e legi-
slatori regionali2.
* Il presente contributo rielabora il tema oggetto di un Intervento alla Tavola rotonda organizzata
nell’ambito del Convegno di studi “La giustizia costituzionale in trasformazione. La Corte costituzionale tra
giudice dei diritti e giudice dei confllitti”, Università Sapienza, Roma, 11 luglio 2011.
1 Cfr. Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2010, a cura del Servizio studi della Corte co-
stituzionale, pubblicato in www.cortecostituzionale.it. Per un commento a questa relazione v. N. VICECONTE, La
giurisprudenza costituzionale Stato-r egioni: le novità del 2010, in Rivista telematica giur idica dell’AIC,
n.3/2011.
2 Sulle forme e sugli esiti di questa prassi v., da ultimo, A. STERPA, “Negoziare le leggi”: quando
Stato e regioni fanno a meno della Corte costituzionale, in federa lismi.it, n. 13/2011.

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