A proposito di obbligatorietà dell'azione penale
Autore | Ciriello P. |
Pagine | 1215-1219 |
1215
Pasquale Ciriello
A PROPOSITO DI OBBLIGATORIETÀ DELL’AZIONE PENALE*
Il tema dell’obbligatorietà dell’azione penale è, di certo, fra quelli maggiormente
affrontati in sede tecnica ed evocati in sede politica.
Vorrei prendere le mosse da due citazioni, particolarmente significative, prove-
nienti proprio da questi due diversi ambiti.
La prima, ormai celebre, appartiene a G. Falcone che, in un Convegno tenutosi a
Senigallia nel Febbraio del 1990, così argomentò la sua posizione: “La disorganicità
degli interventi repressivi da parte dei diversi organismi del pubblico ministero conti-
nua a manifestarsi malgrado l’obbligatorietà dell’azione penale… Mi sento di condivi-
dere l’analisi secondo cui, in mancanza di controlli istituzionali sull’attività del P.M.,
saranno sempre più gravi i pericoli che influenze informali e collegamenti occulti con
centri occulti di potere possano influenzare l’esercizio di tale attività. Mi sembra giun-
to, quindi, il momento di razionalizzare e coordinare l’attività del P.M. finora reso pra-
ticamente irresponsabile da una visione feticistica dell’obbligatorietà dell’azione pena-
le e dalla mancanza di efficaci controlli della sua attività”.
In secondo luogo, voglio ricordare una battuta sul tema in questione rilasciata
dall’on. W. Veltroni, all’epoca segretario del P.D., durante la campagna elettorale del-
l’Aprile 2008, allorché egli parlò dell’opportunità di “spezzare un tabù” (quello rappre-
sentato, appunto, dal principio dell’obbligatorietà)1.
Ho ricordato queste due posizioni unicamente a conforto dell’approccio al tema
che credo debba essere privilegiato, che è quello di affrontarlo mettendo da parte pre-
liminarmente ogni impostazione di tipo ideologico e, per ciò stesso, affetta da insupe-
rabile rigidità2.
Si tratta, empiricamente, di andare al cuore del problema, verificando quale sia
l’esatto nesso che davvero lega il principio dell’obbligatorietà ad altri due valori costi-
tuzionalmente protetti ed ai quali esso viene da sempre e sistematicamente associato: il
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) ed il principio di indipendenza del P.M. (art. 107
u.c. Cost.)3. Se dovessimo, infatti, arrivare alla conclusione che il principio di cui
* Il testo ripren de un in tervento svolto al Convegn o su “Ga ranzie e tempi della giustizia p enale”,
Roma, 6 Luglio 2009.
1 V. anche ID., L’azione penale deve essere u niforme in tutte le Procure, in Il Riformista del19/3/08,
sull’opportunità di disciplinare l’azione penale con il concorso del Parlamento.
2 Assai più dura, invece, la posizione di recente assunta da L. VIOLANTE, Magistr ati, Torino 2009,
171, a giudizio del quale «l’obbligatorietà dell’azione penale è pertanto una ipocrisia costituzionale, resa
necessaria dall’indipendenza del pubblico ministero»: ciò che costituisce un “problema rilevante sia per
ragioni p olitiche, sia per ragioni costituzionali”. Lo stesso A. richiama anche (ibidem ) l’opinione di G.
Conso, secondo cui «di un’obbligatorietà nel senso pieno del termine non è possibile parlare in concreto,
data la gamma degli innumerevoli illeciti che consentono, anzi impongono all’ufficio del pubblico ministe-
ro di dosare il tempo e le modalità del suo intervento (…). Ad ess ere ‘obbligato’, anche a causa della caren-
za di mezzi, non è tanto l’esercizio dell’azione penale, quanto il compimento di scelte prioritarie, il cui
prezzo è non di rado l’accantonamento di casi ritenuti non prioritari sul binario scontato della prescrizione».
3 A mero titolo esemplificativo – giacchè l’affermazione è stata ripetutamente ribadita dalla giurisprudenza
costituzionale – può menzionarsi la sent. n° 84 del 1979 in cui la Consulta precisa che il principio dell’ob-
bligatorietà è stato costituzionalmente affermato «come elemento che concorre a garantire, da un lato, l’indipen-
denza del Pubblico Ministero nell’esercizio della propria funzione, dall’altro, l’eguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge penale». Vale, peraltro, la pena di ricordare come il principio di cui all’art. 112 Cost. sia stato indicato da
autorevole dottrina come «una delle disposizioni più laconiche della Carta fondamentale della Repubblica (…) la
più lapidaria (…) ma, come poche altre, fonte di dispute intepretative» (M. CHIAVARIO, L’obbligatorietà
dell’azione penale: il principio e la realtà, in Ca ss. Penale, 1993, 2658).
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