Incostituzionalità della Corte costituzionale
Autore | Giocoli Nacci P. |
Pagine | 1265-1277 |
1265
Paolo Giocoli Nacci
“INCOSTITUZIONALITÀ” DELLA CORTE COSTITUZIONALE
SOMMARIO: I. Il ruolo della Corte. - II. Sentenze di valore didattico. - III. Sentenze con carattere legislativo.
- IV. Sentenze a effetti estensivi. - V. Prima postilla. Ulteriori considerazioni critiche. - VI. Seconda
postilla; qualche argomento giustificativo. - 1. In tema di sindacato sulle leggi. - 2. In tema di control-
lo sulle richieste di referendum.
I. Il ruolo della Cor te
La natura dell’attività svolta dalla Corte costituzionale è spiccatamente di carattere
giurisdizionale. Sia quando è chiamata a risolvere le “controversie relative alla legitti-
mità costituzionale delle leggi” e degli atti a queste equiparati, sia quando interviene
sui “conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni”, sia ancora nei casi in cui deve pronunciarsi “sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica” per i reati di alto tradimento o attentato alla co-
stituzione, le sue funzioni rientrano nel generico concetto della giurisdizione.
Tale affermazione riposa non tanto sull’elemento letterale desumibile dal verbo
usato dall’art. 134 cost. che indica la Corte come organo che “giudica” in merito alle
questioni di cui si è detto in precedenza, ma altresì e principalmente sulla considera-
zione che queste presuppongono tutte un’attività intellettuale svolta per giungere
all’affermazione del diritto quale è stato dettato dagli organi a ciò preposti e delle di-
sposizioni normative da questi emanate. Il paradigma, il modello che deve essere as-
sunto in ogni caso come elemento di valutazione di provvedimenti anche impliciti o
taciti (nell’ipotesi di incostituzionalità di questi o di loro invasione di sfere di attribu-
zione) ovvero di comportamenti pur se non estrinsecatisi in atti (per responsabilità pe-
nale) è dato sempre ed esclusivamente dalle norme la cui applicazione alla fattispecie
ne consente la soluzione: come è tipico della giurisdizione. E ne giustifica la caratteriz-
zazione rispetto sia alla legislazione che alla amministrazione.
Del resto la stessa Corte sin dal primo momento ha rimarcato il carattere giurisdi-
zionale delle proprie funzioni1, pur se talvolta ne ha affermato la natura di “controllo
costituzionale”2 o ancora di “garanzia dell’ordinamento repubblicano” 3 con capacità di
rilevare eventuali disarmonie con il sistema più che il contrasto con specifiche norme
costituzionali.
Sennonché questa opinione ultimamente citata sembra fondarsi sulla considera-
zione non solo di una sola delle sue attività, pur se prevalente, ma altresì sulla presup-
posta errata opinione che, potendo il parametro di costituzionalità essere desunto non solo
da una o più disposizioni costituzionali bensì anche da regole desumibili dall’intero siste-
ma, la relativa attività fuoriesce dagli stretti schemi della giurisdizione. La fallacia di questa
concezione, se davvero fosse stata determinante nell’autoqualificazione fatta come generico
organo di garanzia e non specificatamente di giurisdizione, è facilmente dimostrabile sulla
base della considerazione che ciascun giudice, quando non riconosce in nessuna norma
codificata il criterio per la risoluzione della questione sottoposta al suo giudizio, non
può concluderlo con un non liquet, ma deve trovare comunque il criterio normativo da
1 Sent. n. 38 del 9.3.1957, in Giur. cost., 1957, 463.
2 V. s ent. 16/23.3.1960, n. 19, in Giur. cost., 1960, 130 ove si parla anche di organo di “garanzia di
osservanza della costituzione”.
3 Sent. 12/17.2.1969, n. 15, in Giur. cost., 1969, 99.
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