Il federalismo demaniale e il suo (provvisorio) tramonto

AutoreMaria Teresa Paola Caputi Jambrenghi
Pagine31-55
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I
IL FEDERALISMO DEMANIALE
E IL SUO (PROVVISORIO) TRAMONTO
M. T. Paola Caputi Jambrenghi
S: 1. La legge delega 42/2009.–2. Federalismo come tecnica di trasferimen-
to immobiliare in favore di enti territoriali.–3. Il federalismo demaniale come
ballon d’essai del federalismo tout court.–4. Beni “federabili” e rimedio all’asfis-
sia dell’amministrazione territoriale del demanio (esempio francese).–5. Trasferi-
menti d’ufficio a regioni e province, esclusioni e reti d’interesse statale.–6. I beni
culturali nel federalismo demaniale: un’esclusione del tutto inclusiva.–7. Sanzio-
ni e successivi accordi Stato-enti territoriali: funzione dell’agenzia del dema-
nio.–8. Il ritorno del centralismo nelle scelte di finanza pubblica.–9. Dal federali-
smo alle dismissioni di beni statali.–10. Le dismissioni di beni statali
nell’evoluzione normativa.–11. Bibliografia.
1. La legge delega 42/2009
Si deve alla l. n. 42 del 2009 la delega al governo ad approvare entro
il 21 maggio 2011 uno o più decreti legislativi tendenti, attraverso la
denizione dei principi fondamentali del coordinamento della nanza
pubblica e del sistema tributario e la denizione della perequazione, a
garantire l’autonomia nanziaria di comuni, province, città metropoli-
tane e regioni quale delineata dall’art. 119 Cost.
Il primo decreto approvato nel termine è stato quello che ha riscosso
i minori dissensi nell’ambito del Consiglio dei ministri, denominato de-
creto legislativo 85/2010 sul federalismo demaniale: si parla subito di
attuazione dell’art. 119 Cost. e, in particolare, della norma di cui al co. 6
che delinea la fattispecie del “patrimonio proprio” degli enti territoriali
ma attribuito secundum legem secondo i principi generali stabiliti dalla
legge dello Stato.
Va, dunque, soffermata subito l’attenzione sul trasferimento “federa-
lista” anzitutto del demanio dallo Stato agli enti territoriali.
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Come abbiamo considerato nella parte generale della presente ri-
cerca, l’appartenenza del demanio agli enti pubblici territoriali implica
sottocategorie di notevole interesse. Allo Stato appartiene un demanio
esclusivo, marittimo, idrico e militare (art. 822, co. 1, cod. civ.) e un
demanio eventuale, esteso a beni che potrebbero trovarsi in proprietà
di privati e che soltanto «se appartengono allo Stato fanno parimenti
parte del demanio pubblico» (art. 822, co. 2, cod. civ.): «le strade, le
autostrade e (non più) le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti;
gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a
norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche,
degli archivi, delle biblioteche; e inne gli altri beni che sono dalla leg-
ge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico».
Con la norma di cui all’art. 824 si precisa che: «I beni della specie di
quelli indicati dal secondo co. dell’art. 822, se appartengono alle pro-
vince o ai comuni (oggi anche alle regioni), sono soggetti al regime del
demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mer-
cati comunali», beni, questi ultimi, di demanio specico dei comuni.
Or, l’art. 823 cod. civ. regola la “condizione giuridica” dei beni de-
maniali in termini di inalienabilità assoluta, facendo salva l’eventuale
costituzione di «diritti a favore di terzi… nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano», ciò con evidente riferimento, anzitutto,
alle concessioni demaniali regolate dalle singole leggi speciali sui beni
individuati.
Questa tradizione ordinamentale non viene derogata -per quanto con-
cerne il prolo soggettivo della proprietà demaniale- nell’attuale fase
legislativa di attuazione del c.d. federalismo demaniale. Esso, in realtà,
prevede una circolazione di beni demaniali e del patrimonio indispo-
nibile artt. 826, 828 e 830, co. 2) dall’agenzia del demanio, organo del
ministero dell’economia e delle nanze, agli enti territoriali richiedenti
(del resto erano già titolari di demanio proprio: tutti gli enti soprattutto
di strade, le regioni di porti uviali e lacuali, le province di pinacoteche,
i comuni, addirittura, di demanio specico, cimiteri e mercati).
Differenze rilevanti sussistono, come abbiamo visto, in materia di
alienabilità dei beni trasferiti.
2. Federalismo come tecnica di trasferimento immobiliare in favore di
enti territoriali
Denire il federalismo demaniale, come quello scale, equivale a
rifarsi ad esperienze giuridiche maturate negli USA, che presentano
-come è noto- struttura organizzativa di Stato federale e per questo mo-
tivo nelle loro leggi si denisce federale tutto ciò che non riguarda di-
rettamente i singoli States, bensì lo Stato centrale.

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