Il federalismo demaniale e il suo (provvisorio) tramonto
Autore | Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi |
Pagine | 31-55 |
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I
IL FEDERALISMO DEMANIALE
E IL SUO (PROVVISORIO) TRAMONTO
M. T. Paola Caputi Jambrenghi
S: 1. La legge delega 42/2009.–2. Federalismo come tecnica di trasferimen-
to immobiliare in favore di enti territoriali.–3. Il federalismo demaniale come
ballon d’essai del federalismo tout court.–4. Beni “federabili” e rimedio all’asfis-
sia dell’amministrazione territoriale del demanio (esempio francese).–5. Trasferi-
menti d’ufficio a regioni e province, esclusioni e reti d’interesse statale.–6. I beni
culturali nel federalismo demaniale: un’esclusione del tutto inclusiva.–7. Sanzio-
ni e successivi accordi Stato-enti territoriali: funzione dell’agenzia del dema-
nio.–8. Il ritorno del centralismo nelle scelte di finanza pubblica.–9. Dal federali-
smo alle dismissioni di beni statali.–10. Le dismissioni di beni statali
nell’evoluzione normativa.–11. Bibliografia.
1. La legge delega 42/2009
Si deve alla l. n. 42 del 2009 la delega al governo ad approvare entro
il 21 maggio 2011 uno o più decreti legislativi tendenti, attraverso la
denizione dei principi fondamentali del coordinamento della nanza
pubblica e del sistema tributario e la denizione della perequazione, a
garantire l’autonomia nanziaria di comuni, province, città metropoli-
tane e regioni quale delineata dall’art. 119 Cost.
Il primo decreto approvato nel termine è stato quello che ha riscosso
i minori dissensi nell’ambito del Consiglio dei ministri, denominato de-
creto legislativo 85/2010 sul federalismo demaniale: si parla subito di
attuazione dell’art. 119 Cost. e, in particolare, della norma di cui al co. 6
che delinea la fattispecie del “patrimonio proprio” degli enti territoriali
ma attribuito secundum legem secondo i principi generali stabiliti dalla
legge dello Stato.
Va, dunque, soffermata subito l’attenzione sul trasferimento “federa-
lista” anzitutto del demanio dallo Stato agli enti territoriali.
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Come abbiamo considerato nella parte generale della presente ri-
cerca, l’appartenenza del demanio agli enti pubblici territoriali implica
sottocategorie di notevole interesse. Allo Stato appartiene un demanio
esclusivo, marittimo, idrico e militare (art. 822, co. 1, cod. civ.) e un
demanio eventuale, esteso a beni che potrebbero trovarsi in proprietà
di privati e che soltanto «se appartengono allo Stato fanno parimenti
parte del demanio pubblico» (art. 822, co. 2, cod. civ.): «le strade, le
autostrade e (non più) le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti;
gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a
norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche,
degli archivi, delle biblioteche; e inne gli altri beni che sono dalla leg-
ge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico».
Con la norma di cui all’art. 824 si precisa che: «I beni della specie di
quelli indicati dal secondo co. dell’art. 822, se appartengono alle pro-
vince o ai comuni (oggi anche alle regioni), sono soggetti al regime del
demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mer-
cati comunali», beni, questi ultimi, di demanio specico dei comuni.
Or, l’art. 823 cod. civ. regola la “condizione giuridica” dei beni de-
maniali in termini di inalienabilità assoluta, facendo salva l’eventuale
costituzione di «diritti a favore di terzi… nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano», ciò con evidente riferimento, anzitutto,
alle concessioni demaniali regolate dalle singole leggi speciali sui beni
individuati.
Questa tradizione ordinamentale non viene derogata -per quanto con-
cerne il prolo soggettivo della proprietà demaniale- nell’attuale fase
legislativa di attuazione del c.d. federalismo demaniale. Esso, in realtà,
prevede una circolazione di beni demaniali e del patrimonio indispo-
nibile artt. 826, 828 e 830, co. 2) dall’agenzia del demanio, organo del
ministero dell’economia e delle nanze, agli enti territoriali richiedenti
(del resto erano già titolari di demanio proprio: tutti gli enti soprattutto
di strade, le regioni di porti uviali e lacuali, le province di pinacoteche,
i comuni, addirittura, di demanio specico, cimiteri e mercati).
Differenze rilevanti sussistono, come abbiamo visto, in materia di
alienabilità dei beni trasferiti.
2. Federalismo come tecnica di trasferimento immobiliare in favore di
enti territoriali
Denire il federalismo demaniale, come quello scale, equivale a
rifarsi ad esperienze giuridiche maturate negli USA, che presentano
-come è noto- struttura organizzativa di Stato federale e per questo mo-
tivo nelle loro leggi si denisce federale tutto ciò che non riguarda di-
rettamente i singoli States, bensì lo Stato centrale.
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