I beni destinati a servizio pubblico - 1. Premessa. - 2. Beni destinati a pubblico servizio e privatizzazioni. - 3. Beni destinati a pubblico servizio dalla loro (necessaria) titolarità pubblica. - 4. (segue) alla (necessaria) titolarità privata e disponibilità pubblica. - 5. Patrimonio indisponibile e servizio pubblico.

AutoreLuca R. Perfetti
Pagine171-180
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V
I BENI DESTINATI A SERVIZIO PUBBLICO
Luca R. Perfetti
S: 1. Premessa.–2. Beni destinati a pubblico servizio e privatizzazioni.–3.
Beni destinati a pubblico servizio dalla loro (necessaria) titolarità pubblica.–4.
(segue) alla (necessaria) titolarità privata e disponibilità pubblica.–5. Patrimonio
indisponibile e servizio pubblico.
1. Premessa
Le nozioni evocate dalle norme dall’art. 822 codice civile sono state
largamente discusse e la dottrina ha proposto modelli ricostruttivi molto
autorevoli – ai quali un breve pensiero sarà dedicato nel séguito.
Conviene, invece, muovere dal sunteggiare il dato normativo codici-
stico, al solo scopo di individuare il problema che si intende affrontare.
Il codice (art. 822 ed 824) identica i beni demaniali (sicché «appar-
tengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico» alcuni beni ed,
in ispecie, «il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i umi, i tor-
renti, i laghi e le altre acque denite pubbliche dalle leggi in materia»
nonché «le opere destinate alla difesa nazionale» e, «se appartengono
allo Stato» sono demaniali «le strade, le autostrade e le strade ferrate»,
«gli aerodromi», «gli acquedotti», «gli immobili riconosciuti d’interes-
se storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia», «le
raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche»,
e «gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico»), il loro regime (che, in forza dell’art. 823, sono
«inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi,
se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano», spet-
tando all’autorità amministrativa «la tutela dei beni che fanno parte del
demanio pubblico») ed i diritti demaniali su beni altrui (art. 825).

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