Fattispecie specifiche di accesso

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine307-314
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FATTISPECIE SPECIFICHE DI ACCESSO
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Diritto di accesso ad esposti e denunce
Come già osservato nel Capitolo precedente, l’ampio concetto di do-
cumento amministrativo delineato dal legislatore consente di attrarre
nel raggio dell’accesso anche gli atti dei procedimenti ispettivi e san-
zionatori. La conclusione, però, merita alcune precisazioni.
Il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interes-
se qualif‌icato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l’esercizio
del potere, inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno at-
tivato l’azione della P.A. (cd. atti di preiniziativa), suscettibili per il
loro particolare contenuto probatorio di concorrere all’accertamento
di fatti pregiudizievoli per il denunciato.
Sul punto si è formata un’opinione giurisprudenziale (Consiglio di
Stato, sez. V - 19/5/2009 n. 3081; sez. VI - 25/6/2007 n. 3601) che
nega rilievo alla tutela dell’anonimato per gli autori di esposti o de-
nunce ritenendo suf‌f‌iciente la protezione che l’ordinamento fornisce
in via generale contro ogni forma di ritorsione o vendetta privata.
Il principio di trasparenza dell’attività amministrativa vale sia per
il denunciato nei confronti del denunciante sia in senso inverso, in
quanto la posizione di denunciante legittima l’accesso agli atti della
procedura che ha preso origine dall’esposto.
L’esposto una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell’amministrazione costituisce
un documento che ha rilievo amministr ativo, come presupposto di attività ispettiva o di
interventi in autotutela. Di conseguenza il denunciante perde il controllo sulla propria
denuncia, la quale diventa un elemento nella disponibilità dell’amministrazione.
Un caso particolare sul quale si sono manifestate posizioni divergenti
in giurisprudenza è quello dell’accesso ai verbali redatti dalle autori-
tà amministrative (INPS e INAIL), titolari delle funzioni di vigilanza
sui rapporti di lavoro: l’esigenza ostensiva è in genere rappresentata
dai datori di lavoro privati rispetto alle dichiarazioni rese dai lavora-
tori agli organi ispettivi.
Le opzioni oscillano tra la preminenza a priori della pretesa ostensiva
(per cui le f‌inalità che sostengono disposizioni preclusive – fondate
Atti di
preiniziativa

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