Caratteri del diritto di accesso
Autore | G. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca |
Pagine | 289-295 |
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CARATTERI DEL DIRITTO DI ACCESSO
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Portata e funzioni del diritto di accesso
La trasparenza è un principio generale che alimenta l’intera azione
amministrativa, esplicandosi in una variegata serie di adempimenti
che mirano a rendere nota l’attività degli enti pubblici.
Espressioni del principio di trasparenza sono il dovere di pubblicità,
il diritto all’informazione e il diritto di accesso.
In linea generale, l’art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 22 e ss.
della L. n. 241/1990 riconoscono il diritto di accesso ai documenti
amministrativi a tutti i soggetti titolari di una situazione giuridica-
mente rilevante. Lo stesso art. 22 della L. n. 241/1990 individua poi
un concetto ampio di documento amministrativo, comprensivo an-
che degli atti provenienti da soggetti diversi dall’amministrazione,
qualora utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni n. 4 e n. 5 del 1999, ha chiarito
che la disciplina dell’accesso si estende anche agli atti di diritto privato, purché correlati al
perseguimento degli interessi pubblici affidati alla cura dell’amministrazione.
La normativa di rango statale, dunque, afferma l’ampia portata della
regola dell’accesso, la quale rappresenta la coerente applicazione del
principio di trasparenza che governa i rapporti tra amministrazione e
cittadini. Il significato delle disposizioni sopra citate è chiaro: la L. n.
241/1990 ha ridimensionato l’ambito operativo del segreto d’ufficio il
quale ora non esprime più un canone generale dell’azione dei pubblici
poteri, ma rappresenta un’eccezione al principio di trasparenza, rigo-
rosamente circoscritta ai soli casi in cui viene in evidenza la necessità
obiettiva di tutelare particolari e delicati settori dell’amministrazione.
In passato, la P.A. invocava costantemente l’art. 15 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3, ai sensi del
quale all’impiegato pubblico era precluso fornire a chi non ne avesse diritto “… informa-
zioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi
natura e notizie delle quali sia venuto a conoscenza a caus a del suo ufficio, quando
possa derivarne danno per l’Amministrazione o per i terzi”. Il vago tim ore di recare un
pregiudizio all’amministrazione finiva, nella pratica, per favorire un’applicazione estensiva
della disposizione.
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