DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 1999, n. 374 - Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

Coming into Force11 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/10/27/099G0450/CONSOLIDATED/20101218
Published date27 Ottobre 1999
Enactment Date25 Settembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.253 del 27-10-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni della criminalita' organizzata e prevede la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' da attuare con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, che stabilisce che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo e' estesa l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi;

Considerata la necessita' di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attivita' sinora non disciplinati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalita' indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:

    1. recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: "T.U.L.P.S.";

    2. custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;

    3. il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

    4. agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

    5. commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;

    6. esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;

    7. commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

    8. fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;

    9. gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

    10. la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

    11. mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

    12. agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.

  2. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attivita' esercitata, ogni successiva variazione, nonche' i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni della criminalita' organizzata e prevede la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' da attuare con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, che stabilisce che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo e' estesa l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi;

Considerata la necessita' di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attivita' sinora non disciplinati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Art 2.

Requisiti di onorabilita'

  1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme di settore o dal presente decreto, costituiscono requisiti di onorabilita' per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1 quelli di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art 3.

Agenzia in attivita' finanziaria

  1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivita' finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti in un...

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