DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Coming into Force01 Gennaio 2019
Enactment Date21 Novembre 2007
Published date14 Dicembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/CONSOLIDATED/20200716
Official Gazette PublicationGU n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268
Titolo I (( (Disposizioni di carattere generale) )) Capo I (( (Ambito di applicazione) ))
Capo I Disposizioni comuni
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 2002, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 21 e 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attivita' svolte dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;

Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 25 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

    a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la societa' e la borsa;

    c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

    d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;

    e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;

    f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;

    g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro dell'Unione europea;

    i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;

    l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e

    creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

    385"; m) "TUF" indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

    o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

  2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

    a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita' di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);

    b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;

    c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita' preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);

    d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge attivita' equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario...

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