DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 148 - Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria

Coming into Force01 Gennaio 1989
Published date10 Maggio 1988
Enactment Date31 Marzo 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/05/10/088G0178/CONSOLIDATED/20081213
Official Gazette PublicationGU n.108 del 10-05-1988 - Suppl. Ordinario n. 40
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, concernente revisione della legislazione valutaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che delega il Governo della Repubblica ad emanare un testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto:

  1. E' approvato l'unito testo unico delle norme di legge in materia valutaria, visitato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 marzo 1988 COSSIGA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1988

Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 34

Testo unico

Testo unico-art. 1

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 2

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 3

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 4

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 5

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 6

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 7

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 8

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 9

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 10

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 11

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 12

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 13

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 14

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 15

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 16

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 17

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 18

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 19

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 20

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 21

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 22

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 23

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 23-bis

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 24

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 25

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 26

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 27

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 28

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 29

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 30

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 31

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 32

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Testo unico-art. 33

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

TESTO UNICO DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA VALUTARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I (Soggetti ed oggetto della disciplina valutaria)
Art 1 - Residenti e non residenti
  1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:

    1. i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica con sede effettiva in Italia;

    2. i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o delle attivita' imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

    3. le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attivita' imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

    4. le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attivita' esercitate in Italia con stabile organizzazione.

  2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:

    1. i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;

    2. i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giurudiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalita' giuridica residenti, ovvero alle attivita' di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;

    3. le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attivita' esercitate all'estero con stabile organizzazione;

    4. le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1.

  3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attivita' svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1.

  4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengano considerate residenti per le sole attivita' produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano.

  5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilita' di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori.

  6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attivita' di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare.

  7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facolta' degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.

Art 2 - Valute estere e lire di conto estero
  1. Valute estere sono:

    1. i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;

    2. i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

    3. i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

    4. i crediti liquidi ed estinguibili derivanti da conti aperti...

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