LEGGE 26 settembre 1986, n. 599 - Revisione della legislazione valutaria

Coming into Force01 Ottobre 1986
Enactment Date26 Settembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/10/01/086U0599/CONSOLIDATED/20000121
Published date01 Ottobre 1986
Official Gazette PublicationGU n.228 del 01-10-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. liberta' delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei Ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno dirette a perseguire finalita' di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle liberta' di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorita' valutarie secondo le norme vigenti. Saranno comunque vietati trasferimenti valutari relativi ai pagamenti dei compensi di mediazione quando questi non siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale, ovvero quando la mediazione non sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale o contrasti con gli interessi dell'economia nazionale o nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti;

    2. elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;

    3. espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera a) e non con circolare ministeriale;

    4. determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali autorizzazioni - da adottarsi con provvedimenti delle autorita' valutarie cui spetta la competenza secondo le norme vigenti in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste;

    5. revisione della disciplina relativa alla importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori autorizzati, fermo restando il monopolio previsto dalle vigenti disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro greggio importato sara' ammesso solo per finalita' produttive;

    6. maggiore chiarezza e conoscibilita' della normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal fine saranno individuati modalita' e termini per una revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato;

    7. obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera f) e delle notizie relative ai movimenti valutari alla fine di ogni semestre di riferimento;

    8. previsione che l'Ufficio italiano dei cambi disciplini, mediante istruzione alle banche agenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la materia attinente alla gestione del monopolio dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo; previsione che le informazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati dall'Ufficio italiano dei cambi, al sistema informativo valutario operante presso il predetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma restando per quelle ad ordinamento autonomo la facolta' di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;

    9. previsione di norme dirette al coordinamento dell'attivita' in materia valutaria del servizio vigilanza della Banca d'Italia, del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, del nucleo speciale di polizia valutaria;

    10. semplificazione e snellimento delle procedure amministrative tali da facilitare la partecipazione della produzione italiana al commercio internazionale. Sara' previsto, in particolare, l'istituto del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri adempimenti procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, salva la possibilita' di verifiche successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a campione;

    11. riordinamento e razionalizzazione in conformita' ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative.

      Saranno, in particolare, dettate norme sulle prescrizioni del diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonche' sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento stesso;

    12. previsione di nuove disposizioni, sempre in conformita' ai principi di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689, per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro greggio importato;

    13. specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni amministrative entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme, tenuto conto dell'elemento psicologico, dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato e della gravita' del danno cagionato dalla sua lesione.

  2. Le disposizioni legislative delegate di cui al precedente comma 1 sono adottate con uno o piu' decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alla legge di delega.

  3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le modalita' nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di legge in materia valutaria, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

  4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, e' istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi, nonche' da tre esperti designati rispettivamente dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

    La commissione sara' integrata con un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art 1.
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. liberta' delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei Ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno dirette a perseguire finalita' di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle liberta' di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorita' valutarie secondo le norme vigenti. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128;

    2. elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;

    3. espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera a) e non con circolare ministeriale;

    4. determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali autorizzazioni - da adottarsi con provvedimenti delle autorita' valutarie cui spetta la competenza secondo le norme vigenti in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste;

    5. revisione della disciplina relativa alla importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori autorizzati, fermo restando il...

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